Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23536/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5371 del 2 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 5371 del 02/03/2017 la Corte di cassazione rigettava il ricorso avverso la sentenza n. 7318/39/15 del 20/07/2015
della Commissione tributaria regionale della Campania, disattendendo, per quanto ancora interessa in questa sede, il motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
1.1. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE evidenziava che ai fini della motivazione della cartella emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE menzionate norme era sufficiente il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente era già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.
Avverso la menzionata ordinanza della Corte di cassazione NOME COGNOME proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il controricorso depositato dall’RAGIONE_SOCIALE è inammissibile. Invero, a fronte di una notificazione del ricorso intervenuta (per il notificato) in data 04/10/2017, il controricorso è stato passato per la notifica solo in data 22/01/2018 e, quindi, tardivamente rispetto alla previsione dell’art. 370 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso per revocazione NOME COGNOME evidenzia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, per avere quest’ultima malamente percepito il reale e effettivo contenuto del primo motivo di ricorso di legittimità svolto dal ricorrente ritenendo che detto motivo, attraverso una supposizione erronea RAGIONE_SOCIALE stesso, si componesse solo di alcune parti di censura e non, invece, di ulteriori e più ampie argomentazioni e ragioni oppositive del tutto autonome e distinte tra loro e certamente decisive ai fini della decisione.
2.1. In particolare, il ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe esaminato il menzionato primo motivo di ricorso per cassazione nella parte in cui ci si duole del difetto di motivazione della cartella di pagamento con riferimento alla pretesa per interessi.
2.2. Il ricorso è inammissibile.
2.3. L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis , Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017):
deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti;
non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo;
deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del “fatto”, che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale RAGIONE_SOCIALE tesi difensive RAGIONE_SOCIALE parti.
2.3.1. In particolare, si è ritenuto che l’errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell’esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt. ), sia di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit. ; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022).
2.4. Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE ha puntualmente esaminato il motivo di ricorso proposto dal ricorrente e avente ad oggetto il difetto di motivazione della cartella di pagamento, espressamente escludendo la ricorrenza di tale difetto.
2.4.1. La circostanza che l’ordinanza impugnata non abbia fatto esplicito riferimento alla questione concernente la motivazione sugli interessi non esclude che ogni considerazione sulla medesima sia stata valutata con le deduzioni svolte, posto che tale circostanza, sicuramente introdotta dal ricorrente, era indubbiamente controvertibile (da ultimo, Cass. n. 7435 del 15/03/2023).
le spese in ragione della mancata tempestiva costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2023.