Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23954/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
– controricorrente – avverso ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4744/2021 depositata il 23/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Presidente relatore AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
In data 30 novembre 2001 l’Ufficio Distrettuale RAGIONE_SOCIALE imposte dirette di Ferrara notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale era stato accertato per l’anno di imposta 1995 un reddito di capitale di Lire 28.054.000, a lui imputabile quale socio della RAGIONE_SOCIALE, e maggiori redditi di partecipazione per complessive Lire
753.889.000, derivanti da maggiori utili percepiti in forza della quota di partecipazione pari al 50% detenuta nella RAGIONE_SOCIALE con sede in Bondeno (FE).
Il contribuente impugnava il predetto atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ferrara, la quale, con sentenza n. 340/02 accoglieva il ricorso.
Con sentenza n. 135/05/06 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria e riformava la pronuncia di primo grado.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione e, con ordinanza n. 22794/10, questa Corte dichiarava la nullità del giudizio di appello e rimetteva le parti davanti alla Commissione tributaria regionale.
Il giudizio veniva riassunto dal COGNOME e, con sentenza n. 34/18/2012 i giudici d’appello respingevano il ricorso del contribuente, con condanna dello stesso al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Contro tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso affidato a tre motivi, cui resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorso veniva rigettato da questa Corte con ordinanza n. 4744/2021 depositata il 23/02/2021.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per revocazione il contribuente, sorretto da unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resite con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta l’«Errore sull’esistenza, agli atti, di un giudicato secondo cui la RAGIONE_SOCIALE non era una società con una ristretta compagine societaria».
2. L’art. 391bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la revocazione». Quest’ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell’ error iuris , sia che attenga ad obliterazione RAGIONE_SOCIALE norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione.
Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass.,
Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).
In sintesi, la combinazione dell’art. 391-bis e dell’art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione.
2.2. L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369).
In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l’assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l’incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una RAGIONE_SOCIALE parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva.
2.3. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di
divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040).
2.4. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897).
2.5. Inoltre, quanto all’effettività della tutela giudiziaria, anche la Corte di giustizia dell’UE riconosce la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l’esaurimento RAGIONE_SOCIALE vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse in discussione e ciò
al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l’ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. U., 28/05/2013, n. 13181; cfr. Corte giust., 03/09/2009, in causa C2/08, RAGIONE_SOCIALE; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, COGNOME; Corte giust., 16/03/2006, in causa C-234/04, COGNOME).
2.6. Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell’errore di fatto previsto dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
2.7. Dunque l’interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione RAGIONE_SOCIALE decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l’immutabilità e definitività della pronuncia all’esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).
2.8. Il carattere d’impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).
Alla luce di tali principi, il motivo è inammissibile.
3.1. La statuizione della Corte è censurata perché avrebbe «erroneamente percepito il fatto processuale dell’esistenza, in atti, di un giudicato che escludeva la ristretta compagine societaria della
Cooprozoo, vale a dire indefettibile presupposto della presunzione di distribuzione degli utili su cui poggiava l’accertamento effettuato nei confronti dei soci, ivi compreso l’attuale ricorrente. In sintesi, l’errore che legittima la revocazione dell’ordinanza è stato quello di non accorgersi dell’esistenza in atti di un giudicato».
3.2. Nell’ordinanza qui impugnata per revocazione, la Suprema Corte: i) ha rilevato che, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente aveva dedotto la «violazione dell’art. 2909 c.c. sul fatto che la RAGIONE_SOCIALE non era una società a ristretta base azionaria», e che «Secondo il ricorrente, sull’esclusione della qualificazione della RAGIONE_SOCIALE alla stregua di società a ristretta base partecipativa è intervenuta pronuncia passata in giudicato nel giudizio promosso da altri soci della società cooperativa e vertente su avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 1995 identici a quello che viene in rilievo nel caso di specie» e ii) tanto premesso, ha escluso che la pronuncia invocata producesse l’effetto di un giudicato esterno in relazione all’oggetto del giudizio, in forza RAGIONE_SOCIALE seguenti argomentazioni: «Il ricorrente pretende, invero, di avvantaggiarsi degli effetti di una pronuncia che assume essere stata resa inter alios, sia pure con riferimento alla medesima vicenda societaria che viene in rilievo nel caso di specie. Per contro, secondo un principio condiviso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all’interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi, ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta
identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (Cass. Sez. L, ord. 25/6/2018 n. 16688)».
3.3. Il ricorrente, pur affermando di voler far valere un errore di fatto previsto dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., censura, con tutta evidenza, non la mancata percezione del giudicato esterno, ma un’operazione di natura ermeneutica, che implica una tipica attività giuridico-valutativa, ed esito della quale tale giudicato è stato ritenuto privo di effetti.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/05/2024.