Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31533 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l ‘indirizzo PEC: ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
-intimata – avverso l’ordinanza n. 6175/2022 della Corte di cassazione, depositata il 24 febbraio 2022;
REVOCAZIONE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
La CTR della Puglia, con sentenza n. 884/6/2016, dichiarava improponibile il ricorso proposto in primo grado dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell a predetta associazione in quanto la capacità processuale della stessa era venuta meno perché l’associazione si era estinta prima dell’instaurazione del giudizio.
A seguito di tale decisione l’Ufficio procedeva ad iscrizione a ruolo provvisoria e notificava ad NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, la relativa cartella di pagamento.
Il ricorso proposto dal COGNOME contro detta cartella veniva accolto dalla CTP di Bari con sentenza confermata in grado di appello.
Questa Corte , con l’ordinanza indicata in epigrafe, cassava con rinvio la sentenza della CTR.
Avverso la suddetta ordinanza NOME COGNOME propone ricorso per revocazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce: « Ai sensi all’art. 395 c.p.c. n. 4 -motivo di revocazione – sussiste errore di fatto risultante dagli atti di causa per essersi presunta notifica dell’accertamento a COGNOME NOME, quando invece secondo sentenza CTR Puglia n. 884/2016 passata in giudicato, tale notifica non fu effettuata a COGNOME NOME, ma solo irritualmente ed a soggetto estraneo, ma nelle intenzioni dell’RAGIONE_SOCIALE diretta alla cessata RAGIONE_SOCIALE. Tale precedente è stato
discusso e valutato dai Giudici del merito, ribadito con controricorso e successiva Memoria ex art. 380 bis c.p.c.»
Va anzitutto rilevato che la censura è ammissibile, posto che il ricorso per revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione (Cass. n. 7758 del 2023; Cass. n. 12046 del 2018).
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza n. 884/2016 della CTR della Puglia, riprodotta in parte qua nel controricorso e allo stesso allegata, non emerge quanto prospettato dal ricorrente quale vizio revocatorio e cioè che la notifica dell’avviso di accertamento non fu effettuata nei confronti del COGNOME, ma solo irritualmente ed a soggetto estraneo. Il giudice di appello, invero, si è limitato a rilevare il difetto di capacità processuale dell’associazione a seguito della estinzione senza prendere posizione in merit o al destinatario della notifica dell’atto impositivo . Difetta, pertanto, la stessa circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe dato luogo al denunciato errore di percezione da parte della Corte di cassazione.
L’asserito errore della Corte non è peraltro supportato dalla produzione -necessaria ai fini dell’autosufficienza del ricorso -dell’avviso di accertamento in questione, onde contrastare l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui «la CTR trascura
che l’avviso – riprodotto in parte qua per autosufficienza dall’Ufficio testualmente, dopo aver indicato la persona del rappresentante legale dell’associazione, precisava che, ai sensi dell’art. 38 c.c., RAGIONE_SOCIALE obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e che per le violazioni sopra indicate il responsabile RAGIONE_SOCIALE stesse è da individuarsi nel signor NOME COGNOME, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione verificata nel periodo di imposta oggetto della verifica fiscale, sicché l’atto era rivolto anche, ed espressamente, nei confronti del responsabile solidale e non solo nei confronti della associazione».
Con il secondo motivo si deduce: « Ai sensi dell’art. 395 c.p.c. n. 5 -motivo di revocazione – la sentenza è contraria ad altra precedente sull’accertamento, prodromico al ruolo, opposto dall’RAGIONE_SOCIALE cessata, concluso per improponibilità originaria dovuta ad estinzione del ricorrente; la sentenza è passata a tutti gli effetti in giudicato, come da certificato depositato con il ricorso introduttivo del presente giudizio e non consente di ritenere, nei confronti di COGNOME NOME, definito l’avviso di accertamento, non avendolo ricevuto ed impugnato».
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha difatti rilevato che è inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva (Cass., Sez. U., n. 23833 del 2015); tale inammissibilità non si pone in contrasto – oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. con il diritto dell’Unione europea, non recando alcun vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l’importanza del
principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all’autonomia processuale dei singoli Stati membri (Cass. n. 8630 del 2019).
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.