Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12569 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3480/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 31951/2022 depositata il 28/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il AVV_NOTAIO. che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti che hanno concluso come da rispettivi atti.
FATTI DI CAUSA
C on l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato alla RAGIONE_SOCIALE in data 27 ottobre 2014, l’RAGIONE_SOCIALE Territorio di RAGIONE_SOCIALE – riclassificava la categoria catastale ‘E/1’ proposta dalla contribuente con procedura DOCFA, in relazione alle aeree demaniali scoperte, detenute dalla società in concessione, funzionali alla movimentazione RAGIONE_SOCIALE merci nel terminal portuale di PràRAGIONE_SOCIALE (in catasto fabbricato di RAGIONE_SOCIALE, f. 12, p.lla 1240, sub. 2), attribuendo a tali beni la categoria ‘D/8’ .
L’adita Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza 1227/2/2018, accoglieva l’appello proposto dall’ ufficio, premettendo in punto di fatto che sulla menzionata area insistevano dodici gru nonché l’apparato tecnico necessario allo svolgimento dell’attività di movimentazione merci, così ritenendo che ivi si fosse «realizzato un unico ed inscindibile plesso, composto dalle aree demaniali, strumentalmente preordinato alla pratica commerciale disimpegnata dalla società concessionaria» e che le citate «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alla medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci».
2.1. I giudici di appello richiamavano l’art. 2 del D.M. 28/1998 (sulla rilevanza ai fini del classamento della ‘potenzialità reddituale’), l’art. 5 del R.D.L. n. 652/1939 (che si riferisce alla ‘attitudine a produrre
reddito’) e l’art. 40 d.P.R. n. 1149/1949 (che estende la funzione reddituale ad ogni parte dell’immobile) e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non possono essere classificati nella categoria ‘E’ e, quindi, essere ritenuti esenti dal pagamento dell’ICI, gli immobili destinati ad uso commerciale, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, concludevano nel senso che «le aree cd. ‘scoperte’ risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito».
Proposto ricorso per cassazione da parte della RAGIONE_SOCIALE , cui resisteva l’ ufficio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31951/2022 in data 28/10/2022 rigettava il ricorso disattendendo tutte le domande, eccezioni e difese formulate da parte contribuente.
3.1. In particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di legittimità rigettavano (l’ ulteriore) eccezione di giudicato, formulata con la memoria ex art. 380 bis .1. cod. proc. civ. asseritamente derivante dalla sentenza n. 895/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, osservando che: ‘ La sentenza n. 895/2018 non può infatti integrare alcun giudicato sull’accertamento in oggetto, risultando dirimente osservare che detta pronuncia ha avuto ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per non aver ricevuto la RAGIONE_SOCIALE a notifica dell’atto rettificativo della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA proposta (non dalla società ricorrente, ma) dall’RAGIONE_SOCIALE concedente (che aveva, peraltro, chiesto la variazione di categoria catastale da ‘E/1’ a ‘D/8’) , citando sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronuncia n. 807/2018, secondo cui «l’intestatario della partita catastale è anche il concessionario che, pertanto, aveva diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita, in quanto è rimasto estraneo alla procedura DOCFA»(così nella sentenza impugnata).
Quindi, nessuna statuizione di merito è stata resa sulla categoria catastale oggetto di causa, sicchè, a monte (e senza dover ripetere quanto sopra illustrato circa i limiti del giudicato), nessun giudicato può essere sul punto utilmente invocato ‘.
Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione a società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ., depositando successiva memoria.
L’ ufficio ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente assume che la Corte di Cassazione, con la richiamata pronunzia, avrebbe fondato detta statuizione di rigetto del ricorso su un evidente errore di fatto, ricadente su una circostanza decisiva e pacifica fra le parti, riguardante il corretto contenuto RAGIONE_SOCIALE statuizioni rese dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE nella sentenza n. 895/1/2018, invocata dalla contribuente quale precedente avente forza di giudicato esterno relativamente al corretto inquadramento catastale RAGIONE_SOCIALE aree scoperte di cui è anche qui causa.
1.1. Secondo la società contribuente la Suprema Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto nel ritenere che la predetta Commissione Tributaria Provinciale non avesse reso alcuna ‘statuizione di merito’ in ordine alla classificazione in catasto RAGIONE_SOCIALE aree scoperte assumendo che in tale sentenza la Commissione Tributaria Regionale si era limitata a rilevare la mancata notificazione preventiva -nei confronti della società contribuente -dell’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva in precedenza provveduto a rettificare l’inquadramento catastale RAGIONE_SOCIALE citate aree scoperte, con ciò annullando l’avviso di accertamento IMU che il Comune di RAGIONE_SOCIALE, muovendo proprio dalle risultanze di detta rettifica catastale, aveva provveduto ad emettere.
1.2. Assume che la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE -per mezzo della suddetta sentenza n. 895/1/2018 -aveva
innanzitutto ravvisato la necessaria riconduzione RAGIONE_SOCIALE aree scoperte entro il gruppo catastale E, come desumibile dal fatto che aveva richiamato -‘ con evidente intento di adesione ‘ -plurime pronunce di merito che, seppur al tempo non definitive, avevano visto i giudici liguri adottare siffatta consolidata conclusione. Precisa che solamente a seguito di detto accertamento preliminare, la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva, quindi, potuto rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, in virtù dell’erroneità dell’inquadramento catastale ivi assunto come riferimento per le aree scoperte mentre la circostanza relativa alla mancata notificazione -nei confronti della contribuente -dell’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva postulato la rettifica catastale dei cespiti di cui è causa assumeva, nella ricostruzione operata, valenza di mera argomentazione integrativa, resa quasi ad abundantiam rispetto a quanto già rilevato con riferimento al corretto inquadramento in catasto RAGIONE_SOCIALE aree scoperte. Tale statuizione, pertanto, si aggiungeva -quale ulteriore riprova dell’illegittimità della liquidazione IMU effettuata dall’ente comunale -al ragionamento che aveva già condotto la RAGIONE_SOCIALE. a classare le aree scoperte entro la categoria E/1.
1.3. Rileva, ancora, che la Suprema Corte, condizionata da un tale errore di fatto ricadente sul corretto oggetto della decisione resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, era giunta a disconoscere la valenza di giudicato esterno della citata sentenza n. 895/1/2018, con conseguente il rigetto del ricorso per cassazione interposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, in ultima istanza, la convalida della rettifica catastale operata da ll’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evidente apparendo, quindi, la decisività dell’errore fattuale qui rilevato.
1.4. Da qui la necessità di procedere alla revocazione della sentenza impugnata, dovendosi, quindi, nella fase rescissoria dichiarare nel merito l’illegittimità dell’avviso di accertamento catastale n.
NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, in linea con quanto già delibato -con pronuncia ad oggi costituente res iudicata -dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE attraverso la sentenza n. 895/1/2018.
Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.
2.1. Invero l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, Cass. sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442). L’errore revocatorio postula, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concerne un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice. Il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che rappresenta, per contro, l’indefettibile tratto distintivo del secondo (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Ne consegue che l’errore revocatorio «non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3). L’errata valutazione in ordine alla motivazione della sentenza impugnata e al contenuto degli atti di parte si risolve in un errore di giudizio, che non può essere dedotto come vizio revocatorio
(Cass., sez. VI-L, 27 aprile 2018, n. 10184; di recente, Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040).
Va considerato che, per quanto concerne l’ipotesi di errore di fatto revocatorio ex art.395 n.4) cod. proc. civ., occorre partire dal dato normativo secondo cui ‘vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare’. L’erro re revocatorio deve dunque cadere – per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex articoli 391 bis e ter cod. proc. civ., recettivi di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 su un ‘fatto’, eventualmente anche di natura processuale, ed esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una ‘svista’ di natura percettiva e sensoriale. Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà – che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o RAGIONE_SOCIALE questioni rilevabili d’ufficio: Cass. 4456/15, ord. deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza; con la conseguenza che non può dirsi revocatorio quell’errore la cui verificazione implichi esiti incerti ovvero richieda indagini, procedimenti ermeneutici, svolgimento di argomentazioni giuridicoinduttive (tra le molte: Cass. nn.3317/98; 14841/01; 2713/07; 10637/07; 23856/08; 8472/16, ord.). Si è osservato (Cass.n. 26890/19) che: ‘L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4 , c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo
incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali’.
In coerente applicazione di questi principi alla materia del giudicato, si è così stabilito che: ‘ L’errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche’ ( Cass.n. 28138/19, così Cass.n. 10930/17 ed altre).
2.2 Orbene, nella concretezza del caso in esame, non può dirsi che l’asserito errore di fatto rivesta i necessari caratteri di immediata e lampante rilevabilità, né che risulti di certo e positivo accertamento. Va, infatti, considerato che nel valutare appieno la portata di tutte le statuizioni di cui alla sentenza invocata dalla RAGIONE_SOCIALE questa Corte, con la richiamata ordinanza, ha concluso, con articolata motivazione, per la insussistenza di un giudicato.
Pertanto, al di là della questione relativa alla condivisibilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni di tipo giuridico cui è pervenuta la Cassazione, appare evidente che la ricorrente, nel lamentare che la detta pronunzia sarebbe stata condizionata da un ‘ errore di fatto ricadente sul corretto oggetto della decisione resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE ‘ , finisce per dolersi non di una considerazione di mero fatto dotata di immediata evidenza ma di una valutazione di puro diritto operata da questa Corte in relazione alla portata RAGIONE_SOCIALE statuizioni di cui alla citata sentenza della C.T.P., da ciò discendendo la inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
-dichiara inammissibile il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella somma di 3.000,00 oltre spese prenotate a debito;
-visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione