Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11581 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12550/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Cassino (FR), ove elettivamente domiciliato (indirozzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Sesta Sezione Civile Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 febbraio 2018, n. 3768;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
REVOCAZIONE IRPEF ACCERTAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA EX ART. 11 D.L. 50/2017
Rep.
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per la revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. della sentenza depositata dalla Sesta Sezione Civile – Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 febbraio 2018, n. 3768, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2004 , per l’importo complessivo di € 27.016,87 (ivi compresi gli accessori), aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 29 dicembre 2015, n. 7170/40/2015, che aveva rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 14 novembre 2011, n. 194/02/2011;
2. il giudice di legittimità ha confermato la decisione di seconda istanza sul presupposto che, in caso di determinazione sintetica del reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, quest’ultima in difetto di prova contraria -si ritiene essere stata sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’ann o di effettuazione e nei quattro anni precedenti;
l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata ;
CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia (verosimilmente) violazione degli artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente omesso dal giudice di legittimità -dopo che il procedimento era stato sospeso , in accoglimento dell’istanza depositata il 27 giugno 2017, fino al 10 ottobre 2017 con ordinanza depositata il 19 settembre 2017, n. 21717 – di rilevare l ‘adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia ex art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non avendo tenuto conto della produzione in Cancelleria il 17 ottobre 2017 della ‘ domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ‘ con l’annessa documentazione (ivi compresa l’attestazione di pagamento della somma dovuta a tale titolo ); 1.1 il motivo è fondato;
1.2 si premette che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, RAGIONE_SOCIALE quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272).
1.3 illustrando nel dettaglio le implicazioni insite nella formulazione del principio già richiamato al punto 1.2, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la
supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (tra le tante: Cass., Sez. Lav. 19 ottobre 2010, n. 22171; Cass, Sez. 1^, 15 dicembre 2011, n. 27094; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., Sez. Lav., 4 ottobre 2018, n. 24355; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2022, n. 34267; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, nn. 36823, 36864, 36870 e 36875; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272);
1.4 nella specie, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non ha tenuto in alcun conto la domanda di definizione agevolata con l’annessa documentazione, al punto di non aver dato atto della relativa presentazione né di aver fatto menzione della conseguente sospensione del procedimento;
1.5 per cui, è indubbio che il giudice di legittimità sia incorso in una palese ‘svista’ della documentazione relativa alla definizione agevolata, che lo ha indotto ad obliterare l’istanza di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e a decidere il rigetto del ricorso per cassazione;
1.6 diversamente, il giudice di legittimità avrebbe dovuto pronunziarsi sull’esito della definizione agevolata, il cui perfezionamento avrebbe imposto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ed avrebbe preclu so un’eventuale decisione sul ricorso per cassazione;
1.7 invero, è pacifico che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, poiché la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12017);
1.8 pertanto, a chiusura della fase rescindente, la sentenza impugnata merita di essere revocata per l ‘ errato rigetto del ricorso per cassazione;
indi, rinnovando la decisione in fase rescissoria, si può procedere all ‘esame dell’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere;
2.1 come si è detto, in corso di causa, il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art.
11, comma 1, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
2.2 l’amministrazione finanziaria ha confermato la regolarità dell’istanza di definizione agevolata ed ha attestato il pagamento integrale dell’importo dovuto a tale scopo.
2.3 si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026);
stante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata, s i dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. ‘ doppio contributo unificato ‘ di cui all’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca la sentenza depositata dalla Sesta Sezione Civile Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 febbraio 2018, n. 3768; dichiara l’estinzione del procedimento p er
cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile