Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24613 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 391/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente agli Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE A.P.M., rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3880/2021 depositata il 26/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Autostrade per l’Italia impugnava l’accertamento avente ad oggetto il C.o.s.a.p del 2006, per occupazione di un sottosuolo (cavalcavia);
il Tribunale di Tivoli rigettava la domanda;
la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivo;
ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
si costituiva con controricorso, integrato da successiva memoria, l’RAGIONE_SOCIALE che chiedeva di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
all’udienza, in camera di consiglio del 16 gennaio 2024, con ordinanza interlocutoria (n. 3706/2024) la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per trattare il caso all’udienza pubblica: ‘ il Collegio ritiene opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza al fine di verificare se la nuova disciplina abbia ricadute sugli oneri del notificante dell’impugnazione e se sia ancora attuale la distinzione tra l’ipotesi in cui il procurator e (destinatario della notifica dell’impugnazione) eserciti la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia e quella in cui, al contrario, eserciti la sua attività professionale in altro circondario e sia tenuto, quindi, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, a eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso’.
la Procura Generale della Cassazione ha depositato memoria con richiesta di accoglimento del ricorso, ribadita anche in udienza, dal sostituto procuratore generale NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso, entrambi incentrati ex art. 360 co. 1^ nn. 3 e 4 cpc sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 327-330 cpc e delle disposizioni sulla notificazione degli atti processuali, sono suscettibili di trattazione unitaria e risultano fondati. La decisione deve essere quindi cassata con rinvio del giudizio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche di provvedere per le spese del giudizio di legittimità.
I fatti risultano pacifici come accertati dalla sentenza impugnata. Per la ricorrente il procedimento di notifica dell’appello risulta avviato il 24 luglio 2017, nei termini di impugnazione di sei mesi dal deposito della sentenza (24 gennaio 2017); notifica portata a termine il 4 agosto 2017, in considerazione del primo esito negativo in relazione alla modifica dell’indirizzo del difensore domiciliatario, modifica non comunicata all’appellante. Il 24 luglio 2017 la ricorrente chiedeva la notifica dell’appello ‘al procuratore e difensore costituito Avv. NOME COGNOME del foro di Teramo, nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso l’Avv. NOME COGNOME, in Castelnuovo di Porto (RM) INDIRIZZO. La notifica non andava a buon fine per l’irreperibilità del destinat ario; riattivato il procedimento di notifica immediatamente -il 27 luglio 2017 -per la notifica sempre al difensore NOME COGNOME al nuovo indirizzo in INDIRIZZO Castelnuovo di Porto. Notifica perfezionata il 4 agosto 2017.
La questione controversa è quella di ritenere il domicilio digitale esclusivo o no. Il domicilio digitale previsto dall’art. 16 -sexies d. l. n. 179 del 2012 (inserito dall’art. 52, primo comma, d. l. n. 90 del 2014) si deve ritenere applicabile in quanto la notifica è del 2017.
La norma nella sua versione originale, applicabile al caso, così dispone: «1. Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».
La disposizione letteralmente riguarda la sola notifica presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario e non anche la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato.
Il domicilio (fisico) eletto o dichiarato continua, quindi, a risultare un indirizzo valido (alternativo) per la notifica.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sempre ritenuto concorrenti i due indirizzi per la notifica, quello digitale e quello di elezione del domicilio: «Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l’introduzione, da parte dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall’art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo» (Cass. Sez. L., 11/02/2021, n. 3557, Rv. 660528 -01; vedi anche nello stesso senso Cass. Sez. 3, 14/12/2021, n. 39970, Rv. 663188 -01, e Cass. Sez. 3, n. 28532 del 2024).
Questa soluzione, del resto, è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha sempre ritenuto di interpretare la normativa che prevede le inammissibilità in maniera molto elastica per evitare la mancata tutela dei diritti.
La soluzione, da parte della Cassazione, della questione del decorso del termine breve di impugnazione (notifica al domicilio digitale) , non riguardando l’ammissibilità del ricorso, ma il solo decorso del termine breve, non può essere di aiuto nella soluzione della vicenda in oggetto, che riguarda la stessa ammissibilità del ricorso in appello (vedi per il decorso del termine breve Cass. Sez. L., 08/07/2024, n. 18534, Rv. 671926 -01, Cass. Sez. 6, 01/06/2020, n. 10355, Rv. 657819 -01).
3. la validità della notifica al domicilio eletto (che ha comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 cpc) , comporta -di conseguenza -la regolarità del processo di notifica in quanto la parte si è immediatamente riattivata al momento della notizia dell’insuccesso della prima notifica (cambiamento del domicilio del difensore domiciliatario): «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 -01; vedi anche Sez. L – , Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886 – 01). Il cambiamento del domicilio non è, infatti, imputabile al notificante.
1. In definitiva, pur dopo l’introduzione del domicilio digitale, il difensore mantiene il diritto di indicare elezione di domicilio fisico, ai fini delle notificazioni. La domiciliazione digitale ai fini Pec deve ritenersi prevalente su altre forme di domiciliazione, le quali restano tuttavia consentite (art. 1 legge 53/94) per le notifiche ad istanza di parte. Ne deriva che, in presenza di domicilio fisico, il notificante può dunque legittimamente notificare a quest’ultimo con tempestiva ripresa del processo notificatorio in caso di irreperibilità; ed essendo
consentita la notifica al domicilio fisico, resta ferma la distinzione giurisprudenziale di imputabilità al notificante a seconda che il difensore operi intra o extra districtum. Nel caso di specie, legittimamente COGNOME aveva quindi notificato l’appello al domicilio fisico della parte appellata ed aveva tempestivamente ripreso il processo notificatorio (SSUU cit.) con modalità sempre fisica, non avendo essa obbligo di notificare via Pec.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa