Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31364 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31364 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
Oggetto: agevolazione art. 6 L. 388/2000 Legge ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ e divieto di cumulo con tariffa incentivante IV Conto Energia D.M.5/5/2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30430/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata ope legis ;
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede a Gaggiano INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto all’indi cato indirizzo pec;
-controricorrente –
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2062/03/22, depositata il 20/05/2022;
ascoltata la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 4 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
1.La società contribuente nel corso del biennio 2011-2012 ha posto in esercizio due impianti fotovoltaici usufruendo RAGIONE_SOCIALE tariffe incentivanti previste dal D.M. 19/02/2007 (c.d. II Conto Energia) e dal D.M. 5/5/2011 (c.d. IV Conto Energia). A seguito del D.M. 5/7/2012 (c.d. V Conto Energia) e, segnatamente, della possibilità di cumulo tra la tariffa incentivante e l’agevolazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L.388/2000 (c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la società RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a rideterminare l’IRES dovuto per il biennio 2011-2012 ed ha presentato istanza di rimborso dei maggiori crediti IRES per l’importo complessivo di euro 121.445,26, ai sensi dell’ar t. 38 D.P.R. 602/1973.
La contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego emesso dall’RAGIONE_SOCIALE il 10/10/2018 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza n. 3243/2019, ha accolto il ricorso, rilevando che l’agevolazione prevista dalla L.388/2000 non prevede espresse limitazioni di cumulo con le tariffe incentivanti, e che con il D.M. 5/07/2012 è stata prevista espressamente la possibilità di fruire dell’agevolazione anche in presenza di altre misure di favore.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in assenza di costituzione della società, ha confermato la decisione di primo grado con sentenza n. 2062/03/2022.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo e la società contribuente ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o f alsa applicazione dell’art. 23 D.L. 83/2011, dell’art. 6, commi 13 -19, della L.388/2000 (c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE ambiente’ contenuta nella Legge finanziaria 2001) e degli artt. 5 del D.M. 5/5/2011 (IV Conto Energia) e 12 del D.M. 5/07/2012 (V Conto Energia), anche nel relativo combinato disposto.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2.1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente, in quanto, a differenza da quanto prospettato dalla difesa della società, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE non è fondato sull’interpretazione resa dal RAGIONE_SOCIALE in ordine alle diverse disposizioni normative che vengono in rilievo, né sul decreto emesso dal MISE e citato dall’RAGIONE_SOCIALE, bensì sulla rilevata violazione della legge puntualmente richiamata dalla ricorrente e riportata nel motivo di ricorso, pacificamente riconducibile al disposto dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
2.2. Venendo al merito, in continuità con l’orientamento consolidato di questa Corte (si vedano, tra le altre, Cass., sez. V, 31/05/2023, n. 15451, e, da ultimo, Cass. V, 24/10/2025, n. 28332), v a premesso che l’agevolazione di cui alla c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, degli «investimenti ambientali» definiti sulla scorta della «Disciplina comunitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE per la tutela dell’ambiente » pubblicata nella GUCE C 37 del 3.02.2001 par. 37, con riferimento agli investimenti che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività di impresa, calcolati secondo un approccio incrementale, in base al quale, dapprima, si calcola il valore medio annuo degli investimenti ambientali
compiuti nel biennio precedente e, quindi, si provvede a dedurre tale valore medio dall’ammontare dell’investimento ambi entale realizzato nell’anno.
2.3. La detassazione ha, quindi, ad oggetto l’eccedenza del valore dell’investimento nell’anno rispetto a quello degli investimenti compiuti nel biennio precedente. L’art. 5 del D.M. 5/5/2011, c.d. IV Conto Energia, stabilisce che la fruizione RAGIONE_SOCIALE tariffe incentivanti ivi previste è cumulabile esclusivamente con i benefici tassativamente elencati nella norma stessa, tra i quali non figura la detassazione per gli investimenti ambientali prevista dall’art. 6 , commi da 13 a 19, della L.388/2000 (c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ).
2.4. Inoltre, con nota del 22 novembre 2017 il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in merito alla possibilità di cumulare gli incentivi in Conto Energia (agevolazioni di natura non tributaria) con le agevolazioni fiscali della legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha chiarito che la detassazione fiscale non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Secondo il RAGIONE_SOCIALE, «in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere RAGIONE_SOCIALE tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto. A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali».
2.5. In tale contesto il legislatore ha definitivamente chiarito il divieto di cumulo, sancendo a livello di normazione primaria la regola della non cumulabilità dei benefici. Nella specie, l’art. 36 del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui al III, IV e V Conto Energia con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconoscendo ai produttori incorsi nel predetto divieto la facoltà di continuare a godere RAGIONE_SOCIALE più vantaggiose tariffe incentivanti (cfr. Corte conti, sez. centr. contr., delib. 2 agosto 2021, n. 13/2021/G; Cons. Di RAGIONE_SOCIALE, ord. sez. 2, ord. n. 6861/2022). A conferma della non cumulabilità dei due benefici, l’art. 36 del D.L.124/2019 ha stabilito che i soggetti che sono decaduti dalla possibilità di rinunciare alla detassazione prevista dalla RAGIONE_SOCIALE mediante dichiarazione integrativa (al fine di poter mantenere il beneficio RAGIONE_SOCIALE tariffe incentivanti previste dal III, IV e V conto energia), possono ugualmente conservare il beneficio (economicamente maggiore) previsto dagli incentivi del conto energia, mediante il pagamento di una somma corrispondente alla aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della RAGIONE_SOCIALE . La norma di cui all’art. 36 D.L.124/2019, subordina tale facoltà alla condizione che, entro il termine del 30 giugno 2020, i produttori rinuncino espressamente, con comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, al beneficio della detassazione, contestualmente rimettendo all’RAGIONE_SOCIALE medesima il compito di definire le modalità di presentazione e il contenuto di siffatta comunicazione. La Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, cd. Decreto Semplificazioni, ha poi differito dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per operare la rinuncia, su base volontaria, RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste dalla cosiddetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (articolo 6, commi
13-19, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) da parte degli operatori che intendono mantenere il diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALE tariffe incentivanti previste dal III, IV e V Conto Energia).
2.6. In conclusione, se le imprese, che hanno realizzato impianti fotovoltaici, hanno usufruito sia del contributo in conto energia concesso da RAGIONE_SOCIALE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla RAGIONE_SOCIALE ambiente, e rientrano nel primo e secondo conto, la cumulabilità è possibile. Negli altri casi e, quindi, con riferimento al terzo, quarto e quinto conto energia, il decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio, ha chiarito che il cumulo tra le due misure non è possibile. Le imprese che hanno usufruito del cumulo con riferimento al terzo, quarto e quinto conto energia, devono sanare la propria posizione provvedendo al pagamento dell’imposta non corrisposta a suo tempo, per poter mantenere il beneficio riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE.
2.7. Nel caso di specie dalla sentenza impugnata si evince che la società contribuente nel corso degli anni 2011 e 2012 ha messo in esercizio due impianti fotovoltaici per i quali ha usufruito della tariffa incentivante di cui al D.M. 19/2/2007, e cioè il c.d. II Conto Energia, e di cu i al D.M. 5/5/2011, il c.d. IV Conto Energia e che, nell’incertezza normativa in tema di cumulabilità di tariffe incentivanti con l’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n.388/2000, non ha inserito ques t’ultima agevolazione nella dichiarazione dei redditi NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2011. Dopo il D.M. 5/7/2012, il c.d. V Conto Energia, che ha previsto la possibilità di cumulo dei benefici, la contribuente ha provveduto a rideterminare l’IRES dovuta per agli anni 2011 e 2012 ed ha inoltrato le istanze di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per complessivi euro 121.445,26. Le richieste di rimborso presentate dalla società contribuente hanno dunque ad oggetto la maggiore imposta
corrisposta, considerando il cumulo di entrambe le tariffe incentivanti (II e IV Conto Energia) con la detassazione di cui all’art. 6, commi 13 -19 della L.388/2000.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso è fondato con riferimento alla doglianza dell’RAGIONE_SOCIALE circa la non cumulabilità della tariffa incentivante di cui al RAGIONE_SOCIALE Conto Energia con l’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della Legge n. 388/200, mentre si è formato il giudicato interno, per acquiescenza dell’Amministrazione finanziaria, relativamente alla statuizione resa dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha confermato la pronuncia di primo grado in ordine alla compatibilità della agevolazione prevista dalla RAGIONE_SOCIALE con la tariffa incentivante di cui al c.d. II Conto Energia.
3.In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti di quanto innanzi e, per le ragioni indicate in motivazione, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito che valuterà, alla luce dei principi sopraesposti, la sussistenza o meno e in che limiti della cumulabilità fra tariffa agevolata e detassazione degli investimenti.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME