Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2225 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2225 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27862/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , COGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO come da distinte procure speciali in atti (PEC: EMAIL), dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore
rappresentata e difesa con il patrocinio ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente –
avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 19650/24 depositata in data 16 luglio 2024;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con l’ordinanza di cui in premessa questa Corte provvedeva, oltre al rigetto del ricorso principale e alla dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale, anche in ordine alle spese di lite statuendo: ‘condanna il ricorrente al pagamento a favore dei controricorrenti delle spese che liquida in euro 18.000,00 oltre 15% spese gen., euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.’;
-in controricorso, i contribuenti concludevano chiedendo anche la ‘…vittoria di spese ed onorari dei giudizi da attribuire al difensore anticipatario’, AVV_NOTAIO;
-il ricorso (all’accoglimento del quale l’Amministrazione Finanziaria non si oppone, affidandosi -nel proprio atto – alla decisione della Corte) va rigettato;
-è invero pacifico che la dichiarazione di aver anticipato le spese delle quali si chiede la distrazione sia stata formulata dal solo AVV_NOTAIO e non anche dagli altri difensori del contribuente, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nominati con procura speciale depositata il 15 marzo 2024 ‘in aggiunta’ (come si legge nella ridetta procura ad litem );
-trova quindi applicazione la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21281/2018) se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c. richiede l’attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli
onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo, il che in questo caso non è avvenuto;
-poiché tale dichiarazione non può riferirsi a tutti i difensori, non va disposta la distrazione; non sussistono quindi i presupposti per la correzione -nel senso richiesto dalla parte ricorrente -dell’errore materiale;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali del giudizio di correzione, poiché il procedimento ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass. n. 12184/2020 e n. 5079/2024)
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME