Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-già ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE -già intimati- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11596/2025 depositata il 03/05/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 11596 del 03/05/2025, nella parte in cui questa Corte, condannava «la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa», senza disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario;
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
1.1. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024);
1.2. l’istanza di correzione può essere presentata sia dal difensore antistatario che dalla parte da lui rappresentata, come nel caso di specie, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023);
1.3. l’ordinanza n. 11596 del 2025 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese era stata avanzata dal difensore della controricorrente con il controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo, né nella motivazione della sentenza impugnata;
1.4. deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel suddetto decreto nel modo che segue: i) nella parte motiva in cui al punto 4 si legge «In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate in favore del controricorrente come da dispositivo, seguono la soccombenza», vanno aggiunte le parole «e devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo, le parole «liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa.», vanno sostituite con le parole «liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa., da distrarsi in favore del difensore antistatario.»;
1.5. nulla è dovuto per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 11596 del 03/05/2025 venga corretta nel modo che segue: i) nella parte motiva in cui al punto 4 si legge «In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate in favore del controricorrente come da dispositivo, seguono la soccombenza», vanno aggiunte le parole «e devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo, le parole «liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa.», vanno sostituite con le parole «liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa, da distrarsi in favore del difensore antistatario».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196 quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME