Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2224 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2224 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
Oggetto: correzione errore materiale – antistatarietà collegio difensivo – necessità attestazione colleghi – momento rilevante – decisione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11634/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale – per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19374/24 pubblicata il 15 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 19374/24 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e dichiarato assorbito il ricorso incidentale dei contribuenti avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Per l’effetto, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente è stata condannata alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in euro 18.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per rimborso spese borsuali 15%, Iva e Cpa.
AVV_NOTAIO con ricorso depositato il 25.7.2024 ha reso noto di aver rappresentato la parte contribuente avanti alla Corte, unitamente agli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, aggiuntisi nel corso del giudizio, parte vincitrice nel giudizio di legittimità. Ha quindi domandato alla Corte di provvedere alla correzione di un presunto errore materiale, consistente nella mancata pronuncia della distrazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in suo favore, quale unico antistatario
nel processo di legittimità. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha a sua volta depositato in data 2.8.2024 controricorso in cui si è rimessa alle decisioni della Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato depositato il 4.12.2023 l ‘AVV_NOTAIO, al tempo unico difensore di RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, ha specificato, per quanto qui interessa, che il difensore si dichiara «difensore anticipatario».
Inoltre, si sono aggiunti a AVV_NOTAIO, sul versante della difesa tecnica nel corso del processo, due ulteriori Avvocati difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto di integrazione anagrafica depositato il 15 marzo 2024.
Orbene, per interpretazione giurisprudenziale (Cass. n.21281 del 2018) che il Collegio condivide e cui va data continuità anche nella presente fattispecie, se la parte è assistita da più difensori, la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. richiede l’attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. Tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo.
3.1. Il principio di diritto va ulteriormente specificato con riferimento alle circostanze del caso concreto nel senso che l’attestazione è necessaria anche se al momento della dichiarazione di antistatarietà non esisteva un collegio difensivo, e solo in seguito sul versante della difesa tecnica si sono aggiunti difensori, pure non antistatari, perché fa fede
il momento della decisione e non è esclusa l’eventualità che uno dei difensori, benché non dichiaratisi antistatari, abbia già riscosso parte degli onorari oggetto della richiesta. In ragione di tale profilo è necessaria una dichiarazione – se del caso resa anche da uno solo dei difensori – purché sia riferita a ciascun Avvocato attivo nella difesa tecnica della parte al momento della decisione.
Non essendovi tale attestazione agli atti, non può essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.), perché il prospettato errore non è evidente nel caso di specie.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali del giudizio di correzione, poiché il procedimento ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente ( ex multis , Cass. 12184/2020 e n. 5079/2024).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME