Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4583 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4583  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
Oggetto: correzione errore
materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentato  e  difeso  nel  presente giudizio dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso lo  stesso  in  Roma,  INDIRIZZO,  giusta  procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata  e  difesa dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL;
-controricorrente –
avverso l ‘ ordinanza resa da questa Corte sul ricorso iscritto al n. R.G. 3577/2023  –  Num.  Sezionale  994/2024 -Num.  di  raccolta  generale 12199/2024 -Data pubblicazione 06/05/2024;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 16/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva così disposto: ‘ p.q.m. rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali  in  favore  di  parte  controricorrente  che  liquida  in  euro 5.800,00  oltre  euro  200  per  esborsi  cui  aggiungersi  15%  per  spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.’ , sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore del difensore AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario;
-l’ istante ha chiesto la correzione dell’errore materiale della mancata distrazione  delle  spese  in  favore  del  legale  antistatario; l’ Ufficio  è rimasto intimato;
Considerato che:
il  ricorso merita accoglimento atteso che per mero errore materiale l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il  presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come  affermato  da  questa  Corte  (cfr. ex  multis Cass.  Sez.  Un.  n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;
-non  vi è luogo  a  provvedere  sulle  spese giudiziali, poiché  il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa  e  non  è,  dunque,  possibile  individuare  all’esito  RAGIONE_SOCIALE stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079);
p.q.m.
dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 12199/2024 depositata il 06/05/2024, dopo l’inciso «accessori di legge»
debba  aggiungersi «somme  distratte in favore dell’AVV_NOTAIO  dichiaratosi  antistatario»,  mandando  alla  Cancelleria  per  le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024.