Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4583 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4583 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
Oggetto: correzione errore
materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 3577/2023 proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Prati INDIRIZZO giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL
-ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL
-controricorrente –
avverso l ‘ ordinanza resa da questa Corte sul ricorso iscritto al n. R.G. 3577/2023 – Num. Sezionale 994/2024 -Num. di raccolta generale 12199/2024 -Data pubblicazione 06/05/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
-con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva così disposto: ‘ p.q.m. rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre euro 200 per esborsi cui aggiungersi 15% per spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.’ , sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore del difensore avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario;
-l’ istante ha chiesto la correzione dell’errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; l’ Ufficio è rimasto intimato;
Considerato che:
il ricorso merita accoglimento atteso che per mero errore materiale l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079);
p.q.m.
dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 12199/2024 depositata il 06/05/2024, dopo l’inciso «accessori di legge»
debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024.