Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16354 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23531/2023 R.G., proposto
DA
AVV_NOTAIO, con studio in Roma, nella qualità di difensore del Comune di Ischia (NA) nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ. , elettivamente domiciliato presso il proprio studio;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
COGNOME NOME;
INTIMATO
per la correzione di errore materiale nel decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
al l’esito del giudizio promosso da NOME COGNOME COGNOME confronti del Comune di Ischia (NA) per la cassazione della
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE OMESSA DISTRAZIONE
Rep.
sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania l’8 ottobre 2 014, n. 8572/2014, il decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32185, ha dichiarato l’estinzione del procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G. ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori di legge;
il difensore del Comune di Ischia (NA) ha chiesto la correzione del predetto decreto p er l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso;
NOME COGNOME è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso può trovare accoglimento;
invero, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235);
nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultim a, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso;
4. pertanto, si dispone che il dispositivo del predetto decreto sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole « Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge .», la locuzione « , da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, AVV_NOTAIO da Roma, per dichiarato anticipo. »;
5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32185, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole « Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge .», della locuzione « , da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, AVV_NOTAIO da Roma, per dichiarato anticipo. »; dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura della C ancelleria, sull’originale del predetto decreto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 maggio