Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3414/2023 R.G., proposto
DA
il Comune di Barano d’Ischia (NA), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Municipale il 9 luglio 2018, n. 91, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO.;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Barano d’Ischia (NA), in persona del socio accomandatario gerente pro tempore ;
INTIMATA
per la correzione di errore materiale nel l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione l ‘8 febbraio 2023, n. 3829;
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE OMESSA DISTRAZIONE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
al l’esito del giudizio promosso da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ne i confronti del Comune di Barano d’ Ischia (NA) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 13 giugno 2017, n. 10568/08/2017 (procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.), l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione l’8 febbraio 2023, n. 3829, ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori di legge;
il difensore del Comune di Barano d’ Ischia (NA) ha chiesto la correzione della predetta ordinanza (erroneamente qualificata in ricorso come ‘ sentenza ‘) p er l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso può trovare accoglimento;
invero, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18
novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2024, n. 17650);
3. nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultim a, che ne aveva fatto richiesta nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
peraltro, è pacifico che l’ istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa (tra le tante: Cass., Sez. 29 maggio 2014, n. 12111; Cass., Sez. 2^, 11 giugno 2019, n. 15668; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15741; Cass., Sez. 6^-2, 4 ottobre 2022, n. 28782; Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2023, n. 30822; Cass., Sez. 18 aprile 2024, n. 10509); e ciò in quanto tale memoria in sede di legittimità costituisce l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito; 5. pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta ordinanza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario del controricorrente, aggiungendo, dopo le parole « condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti », la locuzione « , da distrarsi in favore del difensore antistatario del Comune controricorrente, AVV_NOTAIO da Napoli, per dichiarato anticipo. »;
5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391bis cod. proc. civ. ha
natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione l’8 febbraio 2023, n. 3829, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole « condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti », della locuzione « , da distrarsi in favore del difensore antistatario del Comune controricorrente, AVV_NOTAIO da Napoli, per dichiarato anticipo. »; dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura della C ancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno