Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11568/2025 R.G., proposto
DA
AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, in qualità di difensore della cessata ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), con sede in Firenze, a norma dell’art. 1, comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nel procedimento iscritto al n. 21115/2014 R.G. dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore ;
INTIMATA
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
TOSAP COSAP ACCERTAMENTO CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE OMESSA DISTRAZIONE
per la correzione di errore materiale nella sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 2 ottobre 2019, n. 24541;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Al l’esito del giudizio promosso da ll ” RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell” RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE il 29 maggio 2014, n. 2000/2014 (procedimento iscritto al n. 21115/2014 R.G.), la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 2 ottobre 2019, n. 24541, ha rigettato il ricorso ed ha condannato l ” RAGIONE_SOCIALE ‘ alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell” RAGIONE_SOCIALE‘ nella misura di € 3.700,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori di legge;
Il difensore dell” RAGIONE_SOCIALE‘ ha chiesto la correzione della predetta sentenza p er l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane nel controricorso (alla pagina 8, ove si legge: « (…) CHIEDE che l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento della sentenza impugnata, Voglia: – dichiarare che RAGIONE_SOCIALE nulla deve a titolo di restituzione di somme e/o rimborso spese di giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; – dichiarare inammissibile e
comunque rigettare il ricorso per Cassazione promosso dall’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 2000/2014 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione I Civile, pronunciata il 07.05.2014, depositata il 29.05.2014, mai notificata, poiché infondato in fatto ed in diritto . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario »).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso può trovare accoglimento;
Invero, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n. 29235; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 17650).
Né osta a tale legittimazione la sopravvenuta estinzione ex lege della società rappresentata dal difensore, stante l’ultrattività della procura conferitagli per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.
Si rammenta, poi, che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte Suprema di Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese giudiziali non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex artt. 287 ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi
distinguere una proposizione ” in proprio ” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (Cass., Sez. Lav., 31 maggio 2023, n. 15302).
Nella specie, si desume che la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultim a, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso.
Pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario del controricorrente, aggiungendo, dopo le parole « Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida: in favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 2.800,00, oltre accessori di legge e spese forfetarie, in favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 3.700,00 oltre accessori di legge e spese forfetarie », la locuzione « , da distrarsi per quest’ultima in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO da RAGIONE_SOCIALE, per dichiarato anticipo ».
Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte
Suprema di Cassazione il 2 ottobre 2019, n. 24541, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole « Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida: in favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 2.800,00, oltre accessori di legge e spese forfetarie, in favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 3.700,00 oltre accessori di legge e spese forfetarie », della locuzione « , da distrarsi per quest’ultima in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO da RAGIONE_SOCIALE, per dichiarato anticipo »; dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura della C ancelleria, sull’originale della predetta sentenza. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
LA PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME