Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22/2021 proposti da:
AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), con studio in Catania, alla INDIRIZZO, difensore di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA e residente in Misterbianco, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale pro tempore ;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 2940/2024 del 17/01/2024 della Corte di cassazione;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Correzione errore
materiale
Considerato in fatto e in diritto che
COGNOME NOMENOME premesso:
di aver presentato ricorso per cassazione in data 9/12/2020;
che il relativo giudizio era stato definito con la sentenza n. 2940/2024 del 1731/01/2024, la quale aveva disposto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
che in tale sentenza era stato omesso di disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in favore dell’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 93 c.p.c., così come espressamente richiesto nel ricorso per cassazione e ribadito con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. del 15/12/2023;
tanto premesso, ha chiesto correggersi l’errore materiale disponendo la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO.
Considerato che:
la procedura di correzione della sentenza è esperibile nell’ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese, omette la pronuncia (v. Cass., Sez. U, 07/07/2010, n. 16037 e Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016);
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione RAGIONE_SOCIALE spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019);
-che l’istanza merita di essere accolta, avendo il difensore del contribuente (AVV_NOTAIO), già con il ricorso per cassazione, invocato l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in suo favore siccome anticipatario
RAGIONE_SOCIALE stesse;
– che non può, infine, trovare applicazione l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese;
P.Q.M.
dispone correggersi la propria sentenza del 31 gennaio 2024, n. 2940, mediante inserimento in dispositivo, dopo le parole ‘oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap’, della locuzione “e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.6.2024.