Errore Materiale e Distrazione delle Spese: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza in esame affronta una questione di grande rilevanza pratica per gli avvocati: cosa accade quando un giudice, pur condannando la controparte al pagamento delle spese legali, omette di disporre la distrazione delle spese a favore del difensore che si è dichiarato antistatario? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29382/2023, fornisce una risposta netta, qualificando tale omissione come un mero errore materiale, facilmente emendabile.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un precedente provvedimento della stessa Corte di Cassazione. In quella sede, l’Amministrazione Finanziaria era stata condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.200,00 per compensi professionali, oltre a spese generali e accessori. Tuttavia, il dispositivo della sentenza non menzionava la richiesta, avanzata dal legale del contribuente nel suo controricorso, di disporre la distrazione di tali somme a proprio favore, in qualità di procuratore antistatario.
Di fronte a questa omissione, il difensore ha presentato un ricorso per la correzione di errore materiale, chiedendo alla Corte di integrare la precedente pronuncia.
La Questione Giuridica sull’omessa distrazione delle spese
Il nucleo del problema consisteva nello stabilire la natura dell’errore commesso dalla Corte. Si trattava di un errore di giudizio, che avrebbe richiesto strumenti di impugnazione più complessi, o di una semplice svista materiale? La qualificazione dell’errore è cruciale, poiché da essa dipende il tipo di rimedio esperibile.
La difesa del ricorrente sosteneva che la mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione, regolarmente formulata, costituisse un classico esempio di errore materiale, derivante da una disattenzione nella stesura del provvedimento.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha pienamente accolto la tesi del ricorrente. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui le pronunce delle Sezioni Unite (n. 16037/2010) e altre decisioni conformi (n. 12962/2012), i giudici hanno ribadito la netta distinzione tra l’errore di fatto (cd. revocatorio), che consiste in un’errata percezione degli atti di causa, e l’errore materiale, che è una semplice svista estrinseca al processo decisionale.
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore dichiaratosi antistatario, rientra pienamente in questa seconda categoria. Si tratta di un’evidente dimenticanza che non inficia la volontà del giudice sulla questione principale, ma che necessita di essere sanata per dare completa attuazione al diritto del legale. Pertanto, il rimedio corretto è proprio la procedura di correzione dell’errore materiale, che consente un intervento rapido e mirato sul provvedimento viziato.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha ordinato la correzione del dispositivo della precedente ordinanza. È stato disposto che al testo originale venisse aggiunta la formula “con distrazione in favore del procuratore avv. [Nome Anonimizzato], dichiaratosi antistatario”.
Questa decisione rafforza la tutela del legale antistatario, garantendogli uno strumento agile ed efficace per rimediare a sviste procedurali che potrebbero altrimenti ritardare o complicare il recupero dei propri crediti professionali. Viene così confermato che il diritto alla distrazione delle spese, una volta richiesto, non può essere ignorato per una mera disattenzione materiale.
Cosa succede se un giudice dimentica di disporre la distrazione delle spese a favore dell’avvocato che l’ha richiesta?
L’omissione viene considerata un errore materiale. L’avvocato può quindi presentare un’istanza per la correzione dell’errore materiale per far integrare il provvedimento con la disposizione mancante.
L’omissione della distrazione delle spese è considerata un errore di giudizio o un errore materiale?
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, si tratta di un errore materiale, determinato da una svista, e non di un errore di giudizio che incide sulla percezione dei fatti di causa.
Chi è legittimato a proporre l’istanza di correzione per l’omessa distrazione delle spese?
L’istanza può essere proposta direttamente dal difensore antistatario in proprio, in quanto titolare del diritto a ottenere il pagamento diretto delle spese dalla parte soccombente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29382 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29382 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto: Correzione errore
materiale
ord.
n.
34419/2022 VI Sez.
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 3408/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, con l’avvocato NOME COGNOME, con l’elezione di domicilio in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– intimata –
per la correzione dell’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 34419/2022, pronunciata il 13 ottobre 2022 e depositata il 23 novembre 2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente, in qualità di erede di NOME COGNOME, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 34419/2022, nella parte in cui condanna l’RAGIONE_SOCIALE a ‘rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ad €200,00 per esborsi’, senza disporre l’attribuzione al AVV_NOTAIO antistatario come da espressa richiesta formulata nelle conclusioni del controricorso datato 16.07.2021.
CONSIDERATO
Con ordinanza n. 12962/2012 questa Corte ha ritenuto che ‘L’errore di fatto cd. revocatorio è l’erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l’errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l’indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese avanzata dal difensore antistatario)’. Ciò alla stregua dell’orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l’istanza.
Pertanto, la domanda merita accoglimento, mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese del procedimento di correzione (cfr. Cass. n. 12184/2020).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, di talché nel dispositivo d ell’ordinanza n. 34419/2022 a l periodo ‘condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ad € 200,00 per esborsi’ deve aggiungersi ‘ con distrazione in favore del AVV_NOTAIO, dichiaratosi antis tatario’.
Manda la Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento a margine dell’ordinanza corrigenda.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023