Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12546 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5531/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa nel presente giudizio dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio loro e dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 1749/2023 pubblicata in data 20/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza n. 1749/2023 resa nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO depositata in data 20/01/2023 questa Corte rigettava il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, n. 471/02/2019 depositata il 17 giugno 2019, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, spese liquidate in euro 11.900,00 per compensi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Con istanza notificata in data 28/02/2024 e depositata in data 1/03/2024 la società RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato l’errore materiale contenuto nella predetta sentenza per omessa distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore dei difensori, chiedendone la correzione.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/03/2024.
Considerato che:
Questa Corte (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri
di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione .
All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; il decreto di fissazione risulta comunicato ad entrambe le parti.
Il Collegio osserva che sia nel controricorso del 21/01/2020 che nella memoria depositata in data 6/12/2022 i difensori di RAGIONE_SOCIALE hanno concluso: con vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore dei difensori antistatari .
Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che la sentenza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità.
Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).
P.Q.M.
dispone che nella sentenza di questa Corte n. 1749/2023, resa nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO e depositata in data 20/01/2023, alla pagina 16 al rigo 5 dopo le parole «agli accessori di legge» sia da
intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME».
M anda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell a sentenza predetta.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.