Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 844/2022 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE ;
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 40010/2021 depositata il 14/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 40010/2021 di questa Corte, depositata in data 14/12/2021, nell’ambito del giudizio al RG n. 24640/2015 tra l’RAGIONE_SOCIALE e il contribuente NOME
COGNOME, difeso dall’AVV_NOTAIO, laddove in dispositivo si era condannata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per euro 200,00 ed altri accessori di legge e non si era disposta la distrazione a favore del difensore come richiesto in controricorso e in memoria.
Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che nulla ha dedotto.
CONSIDERATO CHE
L’istanza è fondata.
Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 12437 del 2017: « In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione »; v. anche Cass., n. 5082 del 2024; Cass., sez. un., n. 4353 del 2023).
Questa Corte ritiene, inoltre, di dover dare continuità all’indirizzo secondo cui il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione RAGIONE_SOCIALE spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (Cass., n. 15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del 2022).
In questo caso, dalla lettura del controricorso e della memoria depositata in vista della decisione risulta che venne chiesta la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore del difensore (« ..condannando la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ed onorari di difesa con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario »); con la sentenza n. 40010/21 questa Corte ha disposto sulle spese omettendo, però, di provvedere alla distrazione a favore del difensore della parte vittoriosa.
Sussistono, quindi, i presupposti per la correzione del dispositivo della sentenza n. 40010/21 come richiesto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2022).
p.q.m.
accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 40010/21 di questa Corte, pronunziata il 26.10.2021 e depositata il 14.12.2021, sia integrato come segue:
dopo le parole ‘accessori di legge’ si aggiunga ‘con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta’; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.