Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34806 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
Correzione errore materiale
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 17571/2025 R.G. relativo al giudizio proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente –
nonché
RISCOSSIONE SICILIA, con l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 5000/2025 della Corte di cassazione depositata in data 26/02/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 5000/2025 depositata in data 26/02/2025 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 4976/06/2019 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, depositata il 6/08/2019, contro RAGIONE_SOCIALE; condannava la ricorrente al pagamento: a) a favore di ciascuna controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquidava in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nonché di euro 3.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; b) di euro 1.000,00 a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
In motivazione era precisata l’inammissibilità della memoria depositata nel nome di RAGIONE_SOCIALE, senza nuova procura, laddove parte originaria del giudizio era RAGIONE_SOCIALE
Con istanza del 28/07/2025 l’ RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, ha segnalato l’omessa distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore del difensore.
La Presidente titolare della Sezione tributaria ha disposto l’apertura di ufficio del procedimento per la correzione di errore materiale con attribuzione di nuovo e autonomo numero di registro d’iscrizione ed è stata fissata l ‘adunanza camerale del 12/12/2025 , per la quale l’istante ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si tratta di procedimento di correzione di errore materiale aperto di ufficio a seguito di segnalazione della parte interessata (art. 391bis ,
primo comma, c.p.c.); la natura officiosa del procedimento assorbe ogni ulteriore questione sull’ammissibilità della istanza .
Questa Corte (Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione .
3 . All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; il decreto di fissazione risulta comunicato alle parti.
Il Collegio osserva che nel controricorso l’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto «la refusione RAGIONE_SOCIALE spese e dei compensi del giudizio da voler distrarre in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non ancora ricevuto i secondi».
Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso indicato, dal momento che la sentenza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità.
Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e comunque non essendosi opposta la controparte (Cass. S.U. n. 29432/2024).
P.Q.M.
dispone che nel dispositivo dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 5000/2025 depositata in data 26/02/2025, alla pagina 9, dopo le parole «96, terzo comma, cod. proc. civ.» sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore de ll’AVV_NOTAIO, per RAGIONE_SOCIALE».
Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza predetta .
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME