Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5547 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5547 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24149/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente-
Viene invocata la correzione dell’ordinanza n. 6152 del 2024 per omessa pronuncia in punto di distrazione delle spese in favore dei difensori costituiti della contribuente.
Sulla relativa istanza, formulata nel controricorso, questa Corte in effetti non si è pronunciata con la summenzionata ordinanza.
Nel costituirsi nel procedimento di correzione dell’errore materiale intrapreso dalla contribuente, l’Agenzia si è rimessa alle determinazioni di questa Corte.
L’istanza di correzione è meritevole d’essere accolta. Invero, va fatta applicazione del principio nomofilattico in base al quale: ‘ In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione’ (Cass. n. 5082 del 2024; v. anche Cass. n. 12437 del 2017).
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 6152/2024, depositata il 7 marzo 2024, sia corretto sostituendo nel dispositivo, alle parole
‘ al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE‘ , l’inciso ‘ al pagamento ad RAGIONE_SOCIALE, con distrazione in favore degli Avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME ex art. 93 c.p.c. ‘
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.