Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5547 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5547  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24149/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende -controricorrente-
Viene  invocata  la  correzione  dell’ordinanza  n.  6152  del  2024  per omessa pronuncia in punto di distrazione delle spese in favore dei difensori costituiti della contribuente.
Sulla relativa istanza, formulata nel controricorso, questa Corte in effetti non si è pronunciata con la summenzionata ordinanza.
Nel costituirsi nel procedimento di correzione dell’errore materiale intrapreso dalla contribuente, l’Agenzia si è rimessa alle determinazioni di questa Corte.
L’istanza di correzione è meritevole d’essere accolta. Invero, va fatta applicazione del principio nomofilattico in base al quale: ‘ In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione’ (Cass. n. 5082 del 2024; v. anche Cass. n. 12437 del 2017).
P.Q.M.
dispone  che  il  dispositivo  della  ordinanza  di  questa  Corte  n. 6152/2024, depositata il 7 marzo 2024, sia corretto sostituendo nel dispositivo, alle parole
‘ al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE‘ ,  l’inciso  ‘ al  pagamento ad RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE,  con  distrazione  in  favore  degli  AVV_NOTAIO  NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME ex art. 93 c.p.c. ‘
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.