Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18235 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
di correzione dell’errore materiale del decreto della Corte di cassazione n. 6788 del 14/03/2025 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 23161/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-già ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROSARNO, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-già controricorrente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito Caso) ha formulato istanza di correzione
dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 6788 del 14/03/2025, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, condannava «la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 oltre alle spese prenotate a debito», senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario, e senza liquidare gli accessori di legge;
l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
1.1. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024);
1.2. l’istanza di correzione può essere presentata sia dal difensore antistatario che dalla parte da lui rappresentata, come nel caso di specie, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione
della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023);
1.3. il decreto n. 6788 del 2025 è effettivamente affetto da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal difensore della controricorrente con il controricorso e con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo, né nella motivazione del decreto impugnato, laddove non vengono nemmeno liquidati gli accessori di legge;
1.4. deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel suddetto decreto nel modo che segue: i) nella parte motiva in cui si legge « Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo», vanno aggiunte le parole «e devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo, le parole «che liquida in Euro 2.940,00 oltre alle spese prenotate a debito», vanno sostituite con le parole «che liquida in Euro 2.940,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario»;
1.5. nulla è dovuto per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023).
P.Q.M.
La Corte dispone che il decreto della Corte di cassazione n. 6788 del 14/03/2025 venga corretta nel modo che segue: i) nella parte motiva in cui si legge « Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo», vanno aggiunte le parole «e devono essere
distratte in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo, le parole «che liquida in Euro 2.940,00 oltre alle spese prenotate a debito», vanno sostituite con le parole «che liquida in Euro 2.940,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196 quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, il 26/06/2025.