Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22320 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso, proposto ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., da:
AVV. NOME COGNOME, quale difensore della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , e di COGNOME;
-ricorrente –
-CONTRO –
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore ;
-intimata – p er la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 2335/2025, pubblicata il 31.1.2025, che ha definito il ricorso n. 13294/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con l’ordinanza n. 2335/2025, pubblicata in data 31.1.2025, questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 455/2016 della COMMISSIONE REGIONALE PUGLIA e condannava la soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.600,00 per
compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, senza tuttavia disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa.
Con istanza depositata in data 3.2.2025, l’avv. NOME COGNOME ha chiesto la correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese in proprio favore.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Per la trattazione dell’istanza è stata fissata la camera di consiglio del 2.7.2025.
CONSIDERATO CHE:
Questa Corte (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012 e, da ultimo, Cass. n. 5082/2024) ha enunciato il principio di diritto secondo cui « in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ».
La novellata previsione di cui all’art. 391 -bis , primo comma, cod. proc. civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta dalla parte interessata (e anche
direttamente dal suo difensore), oltre a poter essere rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
Il decreto di fissazione risulta comunicato ad entrambe le parti.
Il Collegio osserva che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE in data 22.10.2024, in vista dell’adunanza camerale del 28.11.2024, del cui deposito l’ordinanza n. 2335 /2025 ha dato atto nell’illustrazione dei ‘fatti di causa’, si conclude con la seguente frase: « Per questi motivi si chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese in favore del difensore che si dichiara anticipatario ».
Si può, quindi, senz’altro provvedere con ordinanza alla correzione della predetta omissione, mandando alla cancelleria per i prescritti adempimenti conseguenti.
Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese di questo procedimento, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013 e, da ultimo, Cass. SU n. 29432/2024).
PQM
La Corte dispone che nell’ordinanza n. 2335/2025 pubblicata in data 31.1.2025, alla pagina 6 del dispositivo, dopo le parole « come per legge », sia aggiunta la locuzione « con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME ».
Manda alla cancelleria per l’annotazione s ull’originale dell’ordinanza.
Così deciso, in Roma, il 2.7.2025.