Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
CORREZIONE ERRORE MATERIALE DISTRAZIONE SPESE GIUDIZIO
sul ricorso iscritto al n. 16689/2023 del ruolo generale, proposto
DA
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), difensore di NOME nel giudizio R.G. n. 5181/2021, da sè difeso ai sensi dell’art.86 cod. proc. civ.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALEnto, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore .
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale non indicato), con sede in Pescara INDIRIZZO INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore .
per la correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza n. 3433 del 3 febbraio 2023 della Corte di Cassazione;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
con la suindicata ordinanza resa nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO questa Corte rigettava il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1659/2020 depositata il 26 agosto 2020, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di NOME COGNOME, liquidate nella misura di 1.900,00 € per competenze, oltre rimborso spese generali (15%) di difesa ed oneri accessori, come per legge, nonché nell’importo di 200,00 € per spese vive;
Con istanza notificata al RAGIONE_SOCIALE ed alla suindicata società in data 30 giugno 2023 e depositata in data 4 agosto 2023, l’AVV_NOTAIO ha evidenziato l’errore materiale contenuto nella predetta ordinanza per omesso provvedimento di distrazione delle spese in suo favore, chiedendone la correzione materiale;
CONSIDERATO CHE:
questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui «In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e
12739, che richiamano Cass., Sez. U., n. 16037/2010 e Cass. n. 12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082);
all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.;
nel controricorso del 9 marzo 2021, notificato il 15 marzo 2021, l’AVV_NOTAIO aveva concluso per la condanna alle spese di giudizio «con attribuzione a favore del sottoscritto difensore anticipatario»;
deve, pertanto, provvedersi con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che la ordinanza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità;
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013)
P.Q.M.
dispone che nella ordinanza di questa Corte n. 3433/2023, resa nel giudizio iscritto al n. RG 5181/2021 e depositata in data 3 febbraio 2023, alla pagina 6, dopo le parole «come per legge», sia da intendere aggiunta la locuzione «con attribuzione a favore dell’AVV_NOTAIO».
Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente correzione sull’originale della ordinanza predetta.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.