Distrazione delle Spese: La Cassazione Corregge l’Omissione a Favore dell’Avvocato
Nel processo civile e tributario, la corretta liquidazione delle spese legali è un momento cruciale che sancisce la fine della controversia. Un aspetto fondamentale, spesso sottovalutato, è la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando questo importante dettaglio viene omesso dal giudice e come è possibile porvi rimedio.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione Originaria
La vicenda trae origine da una controversia tributaria. L’Amministrazione Finanziaria aveva impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale, ma il suo ricorso era stato dichiarato improcedibile dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, l’ente era stato condannato a rimborsare alla società contribuente le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000,00 euro, oltre accessori.
Tuttavia, nella stesura del dispositivo dell’ordinanza, la Corte aveva omesso un particolare richiesto dal legale della società: la distrazione delle spese a proprio favore. L’avvocato, infatti, aveva dichiarato di essere ‘antistatario’, ovvero di aver anticipato i costi per il proprio cliente, e aveva quindi richiesto che le somme liquidate gli fossero corrisposte direttamente.
L’Istanza per la Correzione e la Distrazione delle Spese
Accortosi dell’omissione, il legale ha prontamente presentato un’istanza di correzione ai sensi dell’art. 391 bis del codice di procedura civile. Con tale istanza, ha chiesto alla Corte di modificare l’ordinanza, specificando che la condanna al pagamento delle spese dovesse essere eseguita direttamente in suo favore. In pratica, la richiesta era di aggiungere al dispositivo la frase: «Dispone la distrazione delle spese stesse in favore dell’avv. […] antistatario».
Il Ruolo del Difensore Antistatario
È utile ricordare che il procuratore si dichiara ‘antistatario’ quando attesta nel proprio atto difensivo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari dal proprio assistito. Questa dichiarazione gli conferisce il diritto di chiedere al giudice che, in caso di vittoria, le spese liquidate alla controparte vengano pagate direttamente a lui, bypassando il cliente. Si tratta di una tutela fondamentale per il professionista.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza di correzione. I giudici hanno verificato che, effettivamente, nel controricorso depositato, il difensore aveva formulato in modo esplicito la richiesta di distrazione delle spese. L’omissione nel dispositivo dell’ordinanza originaria è stata quindi riconosciuta come un mero errore materiale, sanabile attraverso la procedura di correzione.
La motivazione della Corte è stata lineare e diretta: poiché la richiesta era stata ritualmente presentata negli atti di causa e non era stata respinta, la sua mancata menzione nel provvedimento finale costituiva una semplice svista. Pertanto, la Corte ha disposto l’integrazione dell’ordinanza, aggiungendo la clausola richiesta e ordinando alla Cancelleria di effettuare le dovute annotazioni.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Provvedimento
Questa vicenda evidenzia due aspetti pratici di grande importanza. In primo luogo, sottolinea il diritto fondamentale del difensore antistatario a veder soddisfatto il proprio credito professionale direttamente dalla parte soccombente. In secondo luogo, dimostra l’efficacia dello strumento della correzione dell’errore materiale, che permette di rimediare a sviste o omissioni del giudice senza dover avviare un complesso procedimento di impugnazione.
Per i professionisti legali, questo caso è un monito a verificare sempre con attenzione il dispositivo dei provvedimenti giudiziari e ad attivarsi tempestivamente qualora si riscontrino imprecisioni od omissioni. Per le parti in causa, è la conferma che il sistema processuale prevede meccanismi per assicurare che le decisioni siano non solo giuste nel merito, ma anche formalmente corrette in ogni loro parte.
Cosa significa ‘distrazione delle spese’?
Significa che il giudice ordina alla parte che ha perso la causa di pagare le spese legali direttamente all’avvocato della parte vittoriosa, e non alla parte stessa. Questo avviene su richiesta specifica del legale che si dichiara ‘antistatario’.
Cosa può fare un avvocato se il giudice dimentica di disporre la distrazione delle spese nel provvedimento?
L’avvocato può presentare un’istanza per la correzione dell’errore materiale, come previsto dall’articolo 391 bis del codice di procedura civile. Se la richiesta era stata correttamente formulata negli atti di causa, la Corte provvederà a integrare la decisione con la clausola omessa.
Perché la Corte ha corretto la sua precedente ordinanza in questo caso?
La Corte ha corretto l’ordinanza perché ha verificato che la richiesta di distrazione delle spese era stata regolarmente presentata dal difensore nel suo controricorso. La sua omissione nel dispositivo della decisione è stata quindi considerata una semplice svista materiale, che doveva essere sanata per garantire il diritto del legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14520/2024 R.G. proposto da :
AVV. NOME COGNOME in qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE (EMAIL)
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4990/2024 depositata il 26/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ordinanza n. 4990/2024 depositata in data 26/02/2024, definendo il giudizio iscritto sub R.G. n. 10283/2020, questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 577/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania (depositata in data 25/01/2019), condannando la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge.
L’avv. NOME COGNOME con istanza depositata in data 29/06/2024, ha chiesto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., di provvedere alla correzione dell’ordinanza n. 4990/2024 cit. nel senso che, laddove nel dispositivo si legge: «condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge’ , debba invece intendersi e leggersi: ‘condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME antistatario».
…
Considerato che:
L’istanza di correzione deve essere accolta, risultando dal controricorso depositato dall’odierna parte istante, la richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, cui non è stato dato riscontro nell’ordinanza n. 4990/202 4 del 06/02/2024.
P.Q.M.
Dispone che nell’ordinanza di questa Corte n. 4990/2024 pubblicata in data 06/02/2024, a definizione del giudizio iscritto sub R.G. n. 10283/2020, laddove è scritto nel dispositivo « Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge. » sia aggiunta, a seguire, la frase: « Dispone la distrazione delle spese stesse in favore dell’avv. NOME COGNOME antistatario. ». Manda alla Cancelleria per le annotazioni conseguenti.
Così deciso in Roma, il 27/03/2025