Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16277 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4107/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 907/2025 pubblicata in data 14/01/2025.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE risultava vittoriosa nel giudizio iscritto avanti a questa Corte con il numero di ruolo
4107/2017, deciso con ordinanza n. 907/2025; nel relativo giudizio risultava soccombente l’RAGIONE_SOCIALE.
Viene proposto ricorso per correzione dell’errore materiale essendo stata presentata in sede di controricorso, rituale domanda di distrazione a favore del legale rappresentante della parte privata, qualificatesi come antistatario, RAGIONE_SOCIALE somme riconosciute a titolo di spese giudiziali ex art. 93, quarto comma, cod. proc. civ..
Invero, nel dispositivo si legge la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali di legittimità, oltre accessori di legge, senza la previsione dell’attribuzione di esse al procuratore antistatario.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si rappresenta l’errore materiale nella ordinanza di questa Corte n. 907/2025, ove non ha disposto la distrazione RAGIONE_SOCIALE somme riconosciute a titolo di spese giudiziali al legale rappresentante della società contribuente, qualificatasi come antistatario.
L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: «Rigetta il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Rigetta il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi
Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge», deve leggersi e intendersi «Rigetta il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario».
4. Non si provvede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in ossequio alla recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica’. (Cas. SS.UU. 14/11/2024, n. 29432)
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 907/2025 depositata in data 14/01/2025 nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Rigetta il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge», deve leggersi e intendersi «Rigetta il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per
esborsi, ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario». Così deciso in Roma in data 8 maggio 2025.