Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
Oggetto: Tributi
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Sul ricorso n. 12410 del ruolo generale dell’anno 20 16 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
–
(già) Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-(già) Controricorrente –
AVVERSO l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n. 7600 del 2024, resa nel procedimento n. 12410/2016, e depositata il 21 marzo 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
Gli AVV_NOTAIO, nella qualità di difensori di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno depositato istanza – regolarmente notificata – per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 7600 del 2024, resa nel procedimento n. 12410/2016, e depositata il 21 marzo 2024 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso, condannava l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 13.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore degli Avvocati medesimi, dichiaratisi antistatari nella memoria depositata telematicamente il 7.02.2024;
2. L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
-va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa
indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione RAGIONE_SOCIALE spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022; Cass. se z. 6 – 5, Ordinanza n. 937 del 2023);
-all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024);
-l’istanza di distrazione può essere formulata tempestivamente anche con la memoria illustrativa ex art. 378 o ex art. 380 bis.1 c.p.c. non ricorrendo l’esigenza di rispettare il principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la domanda (ex multis, Cass. 7/7/2020 n. 14098);
-l’ordinanza n. 8045 del 2024 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese era stata avanzata dagli AVV_NOTAIO, nella memoria depositata telematicamente 7.02.2024, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 10, dopo le parole “accessori di legge”, le parole “con distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari”;
– nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione de ll’intimata (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024);
visto l’art. 391-bis c.p.c.;
P. Q. M.
dispone che l’ordinanza di questa Corte, sezione tributaria, n. 7600 del 2024, resa nel procedimento n. 12410/2016 e depositata il 21 marzo 2024 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 10, dopo le parole “accessori di legge” le parole “con distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2024