Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3523/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla INDIRIZZO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso ORIDNANZA CORTE di CASSAZIONE N. 3108/2023 depositata in data 1 febbraio 2023:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha chiesto la correzione dell’ordinanza di cui all’epigrafe nella parte in cui ha omesso la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese del del giudizio di legittimità in favore del procuratore costituito, AVV_NOTAIO, nonostante specifica istanza formulata in calce al controricorso depositato.
L’RAGIONE_SOCIALE con controricorso si è rimessa alle valutazione della Corte.
Considerato che:
Il ricorso è ammissibile e fondato.
La Corte ha chiarito che è utilizzabile il procedimento per la correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese presentata dal difensore. Infatti, la procedura di correzione – oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.
Detta procedura, ai sensi dell’art. 391 – bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione (ex plurimis cfr. Cass, Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200).
Risulta dagli atti che il contribuente nelle conclusioni del controricorso aveva chiesto espressamente l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE spese al procuratore anticipatario, AVV_NOTAIO.
L’ordinanza della Corte, pur disponendo la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore del controricorrente, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore.
Va, quindi, accolto il ricorso e dispost a la correzione dell’ordinanza in epigrafe inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole «agli accessori di legge» le seguenti parole: «Spese distratte a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario».
Non deve provvedersi sulle spese poiché nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle stesse (Cass. ,Sez. Un., 27/06/2002, n. 9438, ex plurimis ), oltre che in considerazione della mancata costituzione della controparte della ricorrente.
P.Q.M .
Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 3108 del 2023 depositata in data 1 febbraio 2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole «agli accessori di legge», le seguenti parole: «Spese distratte a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario».
Si annoti come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024.