Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4576 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4576 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 15954/2023 proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. NOME COGNOME (PECEMAIL con domicilio eletto in Roma presso l’avv. NOME COGNOME in INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente –
avverso l ‘ordinanza di questa Corte di cassazione n. 16333/2022, depositata il 20 maggio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME
Fatti di causa
-con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva, nel rigettare il ricorso, condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate <>; ‘ , sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore del difensore avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario;
-l’ istante ha chiesto la correzione dell’errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; l’ Ufficio è rimasto intimato;
Ragioni della decisione
il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass. Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079);
p.q.m.
dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 16333/2022, depositata il 20 maggio 2022 dopo l’inciso «parte soccombente» debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario»; manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024.