Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4576 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4576  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  suo  legale  rappresentante pro  tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’AVV_NOTAIO  (PEC:  EMAIL)  con  domicilio  eletto  in  Roma presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata  e  difesa dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso  l ‘ordinanza di  questa  Corte  di  cassazione  n.  16333/2022, depositata il 20 maggio 2022;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 04/12/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Fatti di causa
-con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva, nel rigettare il ricorso, condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate <>; ‘ , sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore del difensore AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario;
-l’ istante ha chiesto la correzione dell’errore materiale della mancata distrazione  delle  spese  in  favore  del  legale  antistatario; l’ Ufficio  è rimasto intimato;
Ragioni della decisione
il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto  della  dichiarazione  in  questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come  affermato  da  questa  Corte  (cfr. ex  multis Cass.  Sez.  Un.  n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;
-non  vi è luogo  a  provvedere  sulle  spese giudiziali, poiché  il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa  e  non  è,  dunque,  possibile  individuare  all’esito  RAGIONE_SOCIALE stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass. Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079);
p.q.m.
dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 16333/2022,  depositata  il  20  maggio  2022  dopo l’inciso «parte soccombente» debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario»; manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024.