Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1830-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – nonché contro
Oggetto
CARTELLE ESATTORIALI
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud.11/03/2025 CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1497/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 2575/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Roma e chiedeva dichiararsi prescritto il credito portato dall’estratto di ruolo a lui stesso intestato, pari ad euro 8.929,56. Si costituivano in giudizio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto nel merito. Con la sentenza n. 6126/2019 del 19/06/2019 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di interesse ad agire del ricorrente con l’impugnazione avverso l’estra tto di ruolo.
Avverso detta sentenza proponeva appello NOME; si costituivano nel giudizio di appello RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 1497/2020 depositata in data 08/07/2020, accoglieva parzialmente il gravame dichiarando l’interesse del ricorrente a impugnare l’estratto di ruolo e l’ammissibilità del ricorso originario; la Corte rigettava, tuttavia, nel merito l’impugnazione e condannava la parte appel lante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti degli enti resistenti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, il solo NOME NOME. Si sono
costituite con controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame.
Il ricorso è stato trattato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11/03/2025.
Considerato che :
Va premesso che sulla questione RAGIONE_SOCIALE‘interesse del ricorrente all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo, in ordine alla quale la sentenza impugnata si è pronunciata in senso affermativo ed espresso, è calato il giudicato in difetto di impugnazione da part e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 602/1973; artt. 25, 26, 49 e 57; d.m. n. 321/1999, artt. 1 e 6: del d.l. 31/12/1996, n. 669, art. 5, comma 5; degli artt. 2697, 2700, 2712 e 2719 c. c., artt. 214, 215, 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
La difesa del ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma senza contestare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme invocate lamenta, piuttosto, che la Corte di merito avrebbe errato a considerare validi ed efficaci atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del credito erariale. Sotto questo profilo il ricorso insiste circa la validità del disconoscimento effettuato dalla difesa del ricorrente in ordine alle relate di notifica degli atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e richiama il disconoscimento effettuato nel verbale di udienza 27/02/2019 che viene riportato nel ricorso.
2.1. Orbene, la sentenza impugnata sul punto deve andare esente da censure perché proprio il disconoscimento invocato dalla parte ricorrente, per come riportato, è generico, onnicomprensivo e insufficiente a privare di efficacia le copie RAGIONE_SOCIALEe relate depos itate in atti dall’ente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
2.2. La sentenza si è attenuta ai principi costantemente affermati da questa Corte in materia: in tema di prova documentale il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEe stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità RAGIONE_SOCIALEe copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali RAGIONE_SOCIALEe relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso) (Cass. 20/06/2019, n. 16557). Ed ancora: in tema di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, laddove l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione produca in giudizio copia fotostatica RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica o RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo RAGIONE_SOCIALEa cartella), e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALEe copie prodotte agli originali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione RAGIONE_SOCIALEa riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEe copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 11/10/2017, n. 23902).
Sempre con l’unico motivo di ricorso si deduce che la sentenza sarebbe caratterizzata da motivazione apparente e, sebbene senza invocare l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Il motivo è, anche sotto questo profilo, infondato perché la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è logica, completa, esauriente. La Corte di Appello individua il termine di prescrizione applicabile, la decorrenza di esso, gli atti interruttivi opposti dall’ente RAGIONE_SOCIALEa riscossione verificandone validità ed efficacia. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza si pone, così, ben oltre il minimo costituzionale necessario e sufficiente.
Sempre in ragione RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo di ricorso, è dedotto un ulteriore profilo di critica alla sentenza impugnata, che avrebbe errato nel considerare gli atti prodotti in giudizio quale valida interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Orbene, tale profilo di critica è inammissibile perché mira a rimettere alla Corte un irriferibile rivalutazione del materiale istruttorio e documentale che la Corte territoriale ha già valutato come rappresentativo RAGIONE_SOCIALEa interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
4.1. Il motivo di ricorso non vale, in ultima analisi, nemmeno ad attingere la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte, atteso che la sentenza impugnata rileva come le contestazioni sollevate dalla difesa di NOME NOME circa l’efficacia degli atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione siano state tardive oltre che generiche e, pertanto, come la questione non sia stata validamente devoluta al giudice di appello. A fronte di questo rilievo, nell’atto di impugnazione non è specificato come, dove e quando la questione sia stata posta in primo grado e poi riproposta in appello.
Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza tra la parte ricorrente e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e sono liquidate come in dispositivo. Nulla in ordine alle spese tra la parte
ricorrente e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che è stata convenuta in giudizio solo ai fini RAGIONE_SOCIALEa litis denuntiatio .
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta