Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18668 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18668 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Oggetto: disconoscimento copia fotostatica -notificazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5258/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 2762/26/2021, depositata il 13.7.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 2762/26/2021 depositata il 13.7.2021 veniva respinto l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 112/2/2020 avente ad oggetto l’ ‘intimazione di pagamento notificata in data 5.7.2019 e le sottostanti due cartelle di pagamento, emesse dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e asseritamente mai notificategli.
Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure rigettava le doglianze del contribuente, relative alla mancata rituale notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle sottostanti, carenza di motivazione degli atti impugnati, nullità RAGIONE_SOCIALEa intimazione ad adempiere per decadenza e prescrizione del credito, prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e loro illegittimità, nonché illegittimità degli interessi e degli aggi. Le medesime questioni erano riproposte in appello e la decisione di primo grado veniva integralmente confermata dalla CTR.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidato a tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992, 118 disp. att. cod. proc. civ. e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in quanto conterrebbe una motivazione meramente apparente o comunque mancante per il fatto
che il giudice di seconde cure si sarebbe limitato a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado.
La doglianza, riqualificata ai fini del pertinente paradigma processuale, che è quello RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., è infondata.
2.1. Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). La riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Con il mezzo di impugnazione in disamina il ricorrente censura soltanto la parte terminale RAGIONE_SOCIALEa motivazione del giudice di prime cure laddove afferma, a pag.4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che la decisione di
primo grado è interamente condivisibile: « L’atto di intimazione risulta essere stato regolarmente notificato e non presenta alcun vizio di forma e/o di illegittimità. Il Giudice di prime cure ha esposto una sentenza ineccepibile sotto ogni punto di vista e come tale deve essere confermata». Tuttavia, la statuizione si colloca a conclusione e in conseguenza di un articolato ragionamento con precisi addentellati nel quadro istruttorio. In particolare, nella sentenza di appello alle pagg.3 e 4 si legge, tra l’altro : «l ‘avviso di intimazione per cui è causa è stato preceduto dalla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali che non sono state impugnate, né è stato pagato l’importo richiesto con le stesse. Pertanto l’atto oggi impugnato può essere impugnato solo per vizi propri. Ogni eccezione in merito andava proposta in sede di impugnativa RAGIONE_SOCIALEe cartelle. Di rimando, le cartelle non impugnate sono diventate esecutive (…). Le cartelle esattoriali sono state notificate il 19/02/2010 e il 28/03/2010. In data 11 luglio 2013 per entrambe le cartelle, è stata notificata la comunicazione di compensazione ex art. 28 ter; in data 28/11/2014 relativamente alla cartella n. -4325000 è stato notificato l’avviso di intimazione n. -973000. Ogni tipo di contestazione andava proposta in sede di impugnativa RAGIONE_SOCIALEe cartelle. Alcuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata, stante gli atti interruttivi; nessuna prova del credito può essere richiesta in sede addirittura di seconda intimazione».
Tale circostanziata argomentazione, giusta o sbagliata che sia, non può essere in alcun modo considerata una mera motivazione per relationem alla decisione di primo grado, perché non meramente adesiva alla ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure, e rispetta il minimo costituzionale.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli articoli 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la CTR, confermando il vaglio del giudice di prime cure, avrebbe errato nella valutazione concernente la prova assolta dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione in
ordine alla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento sottese all’avviso di intimazione opposto.
4. Il motivo è inammissibile.
4.1. Il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALEe parti – il vizio va fatto valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass. Sez . U, sentenza n. 5792 del 05/03/2024
4.2. Orbene, con riferimento alle due cartelle sottostanti l’intimazione di pagamento impugnata, il motivo in disamina lamenta che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe prodotto la documentazione dichiarata agli atti ai fini RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa ritualità RAGIONE_SOCIALEe notificazioni, nella specie copia RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica e l’estratto asseverato del ruolo sottostante (« l’Ufficio non ha prodotto nulla di tutto ciò, né in primo né -tanto meno -in secondo grado», cfr. p.8 ricorso), ma solo documentazione relativa alla pretesa notifica di atti successivi.
La censura è pertanto inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta alternativamente o sotto l’angolo del rimedio revocatorio avanti al medesimo giudice per errore di fatto, oppure, ove ritenuti non sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il motivo del ricorso per Cassazione avrebbe dovuto essere costruito al fine di introdurre una cenura motivazionale ex art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dal momento che la questione
afferente la prova RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle in questione non è certo una questione processuale.
4.3. Inoltre, la censura non si confronta pienamente con la ratio decidendi perchè il giudice d’appello afferma anche che il contribuente era venuto comunque a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe cartelle a seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di compensazione e di una precedente intimazione per una cartella, per cui diventa irrilevante verificare se e come siano state notificate in precedenza le cartelle.
Con il terzo motivo, prospettato in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992 e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la mancanza di motivazione sul 2° motivo di ricorso in appello teso ad ottenere, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto di intimazione per violazione ed errata applicazione dei principi di efficacia probatoria di copie la cui conformità all’originale sia stata espressamente disconosciuta e, conseguentemente, in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova, ex artt. 2712 e 2719 e 2697 c.c., nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992.
6. La censura è inammissibile.
6.1. La consolidata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 19680 del 17/07/2008; Sez.6-3, ordinanza n. 2374 del 04/02/2014) afferma che l’art. 2719 cod. civ. (che esige l’espresso disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità con l’originale RAGIONE_SOCIALEe copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto
nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, deve essere individuata, nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la “prima risposta” nell’atto di opposizione (e con la formulazione RAGIONE_SOCIALEe difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, si da configurarsi essa stessa come “la prima risposta” del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istanza (e del provvedimento) monitorio.
6.2. Orbene, la censura in disamina fornisce evidenza RAGIONE_SOCIALEa tempestiva deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione in primo grado e il disconoscimento non può neppure essere considerato informale come ritiene la controricorrente. Infatti, la società rende noto che a seguito del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2019 e RAGIONE_SOCIALEa successiva costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, il disconoscimento è avvenuto in primo grado per iscritto nella memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE‘8.1.2020 depositata per l’udienza del 27.1.2020, a seguito RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALE‘all.4 alla memoria di costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione. La società in modo succinto ma circostanziato ha contestato e disconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2719 cod. civ. la copia RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica prodotta dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione dal presunto orginale dal quale è tratta.
La questione è stata inoltre riproposta con il secondo motivo di appello, la cui rubrica recita: «erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione ed errata applicazione dei principi di efficacia probatoria di copie la cui conformità all’originale sia stata espressamente disconosciuta e, conseguentemente, in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova, ex artt. 2712 e
2719 e 2697 cod. civ.. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992».
6.3. Tuttavia, il contenuto del disconoscimento è generico e confuso, e dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe pagg.10 e 11 del ricorso, non è neppure chiaro se fa riferimento alla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle o RAGIONE_SOCIALEa intimazione. In ultima analisi, dalla memoria di primo grado riprodotta non si evince un disconoscimento specifico, ma solo la tempestività del disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe copie. Il disconoscimento generico poiché non indica con sicurezza se si riferisca alle relate di notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento e, se sì, a quali parti RAGIONE_SOCIALEe relate si riferisca, e perchè le copie prodotte sarebbero non conformi. Piuttosto, attraverso il generico disconoscimento il ricorrente pare voler contestare la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa prova, e cioè se l’avviso di ricevimento poteva essere collegato con la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa compensazione ex 28 ter d.P.R. n.602/73, non essendovi alcun riferimento al tipo di documento notificato. Il contribuente ha perciò anche errato nella formulazione del motivo in disamina, articolato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione espressa dalla sentenza circa l’ errata applicazione dei principi di efficacia probatoria di copie di cui è stata disconosciuta la conformità all’originale.
In ultima analisi, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in 4.300 in euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.