Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15311/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2038/2015 depositata il 14/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
RILEVATO CHE:
La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per il 2005 che aveva recuperato materiale imponibile con determinazione di maggiore IRES, IVA e IRAP.
La CTR, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato la ripresa di euro 1.177.115,00 relativa a costi di demolizione, quella per euro 235.423,00 per detrazione IVA, e quelle per euro 6.504.208,00 ed euro 6.500.485,00 per sopravvenienze attiva ex art. 88 TUIR.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE fondato su due motivi.
Resiste con controricorso il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione che, a sua volta, propone due motivi di ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more è stato acquisito certificato del Comune di Milano del 12.1.2024 da cui risulta che in data 31.1.2023 è deceduto l’AVV_NOTAIO, unico difensore del Fallimento controricorrente iscritto all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori.
Secondo orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte
personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo (Cass. sez un. n. 477 del 2006; Cass. n. 7751 del 2020, Cass. n. 14278 del 2023), sempre che l’evento non sia talmente risalente da far ritenere che il ricorrente abbia avuto il tempo di provvedere alla nomina suddetta, non ricorrendo in questo caso alcun nocumento per il diritto di difesa (così, Cass. n.21608 del 2013 che ha negato il rinvio in un caso in cui l’evento risaliva ad un anno e nove mesi prima della istanza di differimento).
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite con riguardo all’udienza pubblica di discussione , «considerato che l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione», ma la ratio è estensibile anche all’ipotesi di adunanza camerale , in cui sono previste comunque attività difensionali attraverso le quali si svolge il diritto di difesa.
La fattispecie in esame è equiparabile a quella del decesso dell’unico difensore , essendo comunque impedito l’esercizio del diritto di difesa davanti alla Corte; va considerato, inoltre, che non vi sono elementi per ritenere che la parte o gli altri difensori fossero stati informati dell’evento in tempi congrui per provvedere alla nomina di nuovo difensore abilitato.
Il fatto che il decesso del difensore non emerge dalla notifica dell’avviso d’udienza non pare elemento ostativo al rinvio, che tende alla salvaguardia del diritto di difesa della parte costituitasi. Va osservato in proposito che quel requisito ha fonte essenzialmente giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite n.
477/2006 che avevano recepito il precedente costituito da Cass. n. 188 del 1980, in un caso in cui la morte del difensore risultava dalla notifica dell’avviso .
Infine, merita di essere segnalato, attese le evidenti analogie, il precedente costituito da Cass. n. 2107 del 2023, che ha ammesso il rinvio in caso di cancellazione dell’unico difensore iscritto dall’ Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, sulla scorta di dichiarazione del RAGIONE_SOCIALE acquisita agli atti del giudizio.
Pertanto, sussistono i presupposti per disporre rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire alla parte di costituirsi mediante difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 25/01/2024.