Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO
DIREVOCAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6884/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 7603/5/2021, depositata in data 6/9/2021; Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 9 maggio 2025;
Fatti di causa
In data 17 giugno 2010 la sig.ra COGNOME NOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) riceveva dalla RAGIONE_SOCIALE, concessionaria RAGIONE_SOCIALE riscossione per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la cartella esattoriale n° 293 2010 00345899 49 con la quale le veniva intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di € 18.252,86 di cui € 810,79 a titolo di compensi di riscossione ed € 5,88 per diritti di notifica.
La predetta cartella traeva origine dall’atto dell’RAGIONE_SOCIALE di iscrizione al ruolo esattoriale di somme asseritamente dovute in conseguenza dell’atto di diniego RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata dei tributi sospesi in conseguenza degli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente quindi, con ricorso tempestivamente notificato, impugnò la cartella di pagamento e l’atto dell’RAGIONE_SOCIALE di iscrizione al ruolo esattoriale n°
2010/265 reso esecutivo in data 22 Febbraio 2010 RAGIONE_SOCIALE somma di € 17.436,19 ad essa presupposto e ne chiedeva il loro annullamento lamentandone l’illegittimità .
Nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e con l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La contribuente ha depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Innanzitutto, deve rilevarsi che il decesso RAGIONE_SOCIALE contribuente, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità, non ha alcun riflesso su quest’ultimo, che prosegue per impulso d’ufficio (Cass., n. 1757/16).
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e, ove occorresse, dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la contribuente si duole del fatto che il giudice di merito abbia rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento (rigettando l’appello) in conseguenza del rigetto del ricorso (in appello) contro il diniego RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata di cui all’art . 1, comma 1011, RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 2006.
In particolare, non essendo stati riuniti i due appelli avverso le diverse sentenze, la C.T.R. avrebbe violato l’art. 2909 c.c. rigettando l’appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso contro la cartella di pagamento senza attendere il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza
reiettiva dell’appello contro la sentenza di rigetto del ricorso contro il diniego di definizione agevolata.
1.1. Il motivo è infondato.
La sospensione che la contribuente invoca è funzionale al coordinamento RAGIONE_SOCIALE due decisioni, l’una avente ad oggetto il diniego di definizione agevolata, l’altra, dipendente, avente ad oggetto la cartella di pagamento.
Orbene, tale coordinamento è assicurato dal fatto che le due cause, quella relativa al diniego di definizione agevolata e quella relativa alla cartella di pagamento, pendono ora entrambe dinanzi a questa Suprema Corte, chiamate alla stessa adunanza camerale e, per di più, affidate allo stesso relatore.
Anche se, formalmente, non riunite, il coordinamento RAGIONE_SOCIALE decisioni è dunque assicurato (cfr., ex coeteris , Cass., n. 11634/20).
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizione evocata in rubrica da parte dell’amministrazione che ha iscritto a ruolo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 le somme conseguenti al provvedimento di diniego di definizione agevolata prima RAGIONE_SOCIALE spirare del termine per impugnare il suddetto diniego di definizione agevolata.
In altri termini, la contribuente afferma che, prima dell’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme portate nella cartella impugnata in prime cure, l’amministrazione avrebbe dovuto attendere ‘le determinazioni assunte dal contribuente a seguito RAGIONE_SOCIALE notifica dell’at to di diniego dei benefici RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1011, RAGIONE_SOCIALE legge finanziaria per il 2007′.
r.g. n. 6884/2022 a.c. 9/5/2025 Cons. est. AVV_NOTAIO
2.1. Il motivo è infondato.
Nel comportamento tenuto dall’amministrazione non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 6 , comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000.
Non esiste, infatti, per l’amministrazione alcun obbligo di attendere l’impugnazione di un diniego di definizione agevolata prima di iscrivere a ruolo le maggiori somme dovute in seguito al diniego.
3.Il ricorso è rigettato.
Le spese , nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre non si devono liquidare nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la contribuente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.