Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16161 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME; -controricorrente –
REGIONE UMBRIA, in persona del presidente pro tempore -intimata –
Avverso la sentenza n. 95/01/19 depositata il 6 maggio 2019 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il contribuente ricorreva ai sensi degli artt. 615 e 617, cod. proc. civ., avverso ordine di pagamento diretto emesso dall’agente della
Ord. giurisd. g.e.
riscossione ai sensi dell’art. 72 -bis d.p.r. n. 602/1973, relativo a varie cartelle aventi ad oggetto tributi vari (IRAP, IRPEF, addizionali e IVA), nonché violazioni del codice della strada e omissioni contributive.
L’adìto Tribunale di Terni declinava la giurisdizione e la causa veniva riassunta davanti alla CTP.
Quest’ultima accoglieva il ricorso annullando l’atto di pignoramento, rilevando il vizio della notifica delle cartelle in quanto eseguita da operatore postale privato.
L’agente della riscossione proponeva così appello, ma la CTR confermava la sentenza di primo grado.
Ricorre dunque in cassazione l’Agente affidandosi a tre motivi, mentre resiste il contribuente a mezzo di controricorso. La Regione Umbria è rimasta invece intimata.
Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., avendo la CTR asseritamente omesso di pronunciarsi sull’eccepito difetto parziale di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto violazione del codice della strada e omissioni contributive.
1.1. Il motivo è infondato in quanto nel decidere nel merito le questioni sottoposte, la CTR ha implicitamente deciso in negativo la pregiudiziale eccezione di difetto parziale di giurisdizione.
Con il secondo motivo, spiegato in via subordinata rispetto al precedente per l’ipotesi in cui fosse ritenuta la sussistenza di una decisione implicita sulla giurisdizione, si deduce comunque il parziale difetto di giurisdizione.
2.1. Il motivo è fondato.
Preliminarmente va dato atto che nell’oggetto del giudizio rientra anche la controversia relativa sia alle sanzioni relative alla violazione del codice della strada che alle omissioni contributive,
come si ricava dall’impugnazione della cartella e dell’avviso di addebito che contiene tali voci, proposta in seno al ricorso introduttivo del primo grado.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado veniva impugnata anche sotto il profilo del difetto parziale di giurisdizione, e precisamente a mezzo del primo motivo d’appello (cfr. pag. 10 del ricorso).
Ciò posto, l’indirizzo di questa Corte è pacifico nel ritenere che la cognizione relativamente alle controversie relative all’impugnazione degli atti che hanno ad oggetto la contestazione di violazioni del codice della strada, anche in sede c.d. ‘recuperatoria’ (cioè allorché il verbale o l’ordinanza ingiunzione si assumono non comunicate, e quindi si propone opposizione avverso la cartella), appartengono alla giurisdizione ordinaria, e precisamente a quella del giudice di pace nei termini stabiliti ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ovvero del tribunale ordinario nei termini di cui al precedente art. 6 (cfr. Cass. 7460/2019).
Del pari, anche l’opposizione avente ad oggetto cartelle inerenti violazioni contributive, sempre aventi natura ‘recuperatoria’ nel senso sopra indicato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. da ultimo Cass. 14077/2023).
Fermo restando poi che appartiene sempre alla giurisdizione ordinaria, ed in particolare a quella del giudice dell’esecuzione, la controversia oppositiva in corso d’esecuzione, ove appunto si discuta della regolarità degli atti esecutivi.
La giurisdizione ordinaria non può essere esclusa neppure a cagione dell’affermazione di quella tributaria da parte del giudice dell’esecuzione.
Nella specie, infatti, il giudice dell’esecuzione ebbe a pronunciare ordinanza con cui ritenne la ‘competenza’ del giudice tributario e
concesse termine per la relativa riassunzione, regolando altresì le spese.
Tuttavia, tale ordinanza non assume carattere decisorio.
In effetti l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 616 e 618, cod. proc. civ. non avendo strutturalmente natura decisoria ma solo di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, non è suscettibile di stabilizzare in alcun modo la competenza e a fortiori la giurisdizione propria o di altro giudice, per cui appunto è solo nel relativo giudizio a cognizione piena che la questione della giurisdizione può porsi.
Vale in argomento quanto ritenuto da questa Corte in tema dell’ordinanza emessa dallo stesso giudice sulla competenza
‘Il provvedimento col quale il giudice dell’esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un’opposizione esecutiva, rigetta l’istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento’.
(Cass. 24/06/2020, n. 12378; Cass. 22/04/2020, n. 8044).
Pertanto deve concludersi che l ‘ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 616 e 618, comma secondo, cod. proc. civ., resa a conclusione della fase sommaria dell’opposizione esecutiva, non ha natura decisoria, ma solo di atto ordinatorio del processo esecutivo, e non è quindi suscettibile di stabilizzare la competenza e a fortiori la giurisdizione del giudice che l’ha emessa o di altro giudice, per cui è nel successivo giudizio di merito a cognizione piena, da introdursi o riassumersi a norma delle richiamate disposizioni, che può essere efficacemente sollevata la questione di difetto di giurisdizione.
Non può dunque ritenersi che la giurisdizione del giudice tributario, con riferimento alla cognizione dei crediti derivanti dagli anzidetti atti (cartella ed avviso d’addebito) inerenti ai crediti previdenziali e a violazioni del codice della strada sia divenuta definitiva, posto che fin dalle controdeduzioni in primo grado l’Agenzia ha come già ricordato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine all’opposizione recuperatoria relativa agli stessi, eccezione appunto poi riproposta in appello.
Deve dunque escludersi in radice la giurisdizione del giudice tributario con riguardo alla controversia relativa alle cartelle ed all’avviso di addebito di cui s’è detto e riferiti a violazioni del codice della strada e omissioni contributive RAGIONE_SOCIALE.
La declinatoria, in presenza di numerosi precedenti delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione del giudice ordinario avverso opposizioni recuperatorie (cfr. ancora Cass. Sez. U. 14831/2008; 15425/14, in tema di crediti aventi natura non tributaria portati in fermo amministrativo, ed in particolare per infrazioni al codice della strada; Cass. Se. U. 27/03/2007 n. 7399 e 23/06/2010, n. 15.168, in tema di crediti portati in cartelle esattoriali ed aventi ad oggetto omissioni contributive; Cass. Sez. U. 29/04/2021, n. 11293, in tema di crediti portati in cartelle esattoriali ma aventi natura non tributaria sibbene privatistica) può essere pronunciata ai sensi dell’art. 374, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ.
Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973 e 4, d.lgs. n. 261/1999, laddove per le altre cartelle la CTR ha ritenuto la nullità delle relative notifiche in quanto eseguite da un gestore postale privato.
3.1. Tale motivo è fondato sebbene parzialmente in quanto, in base all’accoglimento di quello che precede, esso è ormai limitato ai soli crediti tributari.
Invero, premesso che le notifiche sono state nella specie effettuate negli anni 2016 e 2017, va ricordato in proposito l’insegnamento di questa Corte, in base al quale
In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif., se pure è fide facente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenzaindividuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fide facenza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del d.lgs. n. 58/2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della legge n. 124/2017.».
(Cass. 12/11/2020, n.25521).
Poiché nella specie si trattava di atti amministrativi, ed in particolare di cartelle di pagamento, la piena validità della notifica a mezzo di operatori privati pur dotati di titolo abilitativo minore deve pienamente affermarsi.
In conclusione l’impugnata sentenza dev’essere cassata con riferimento alla giurisdizione e con riguardo al terzo motivo con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per quanto riguarda la declinatoria sulla giurisdizione, va osservato che a seguito dell’entrata in vigore delle norme che attuano il
principio della “translatio iudicii” – segnatamente l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e l’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – la cassazione senza rinvio deve essere disposta soltanto quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo cassa la sentenza impugnata con riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA e all’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA (debiti derivanti da infrazioni al codice della strada e omesso versamento di contributi previdenziali), dichiarando la giurisdizione per la prima del giudice ordinario e per il secondo dello stesso in funzione di giudice del lavoro, rimettendo rispettivamente al giudice di pace ed al Tribunale territorialmente competenti e disponendo la riassunzione nel termine di cui all’art. 367, secondo comma, cod. proc. civ.
Accoglie altresì con riferimento alle altre cartelle il terzo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione e, rigettato il primo motivo, cassa sul punto la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile-18 maggio 2024