Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13484 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30421-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 190/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2018 R.G.N. 1379/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
R.G. 30421/18 Rilevato che:
Con sentenza del giorno 14.4.2018 n. 190 , la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto l’impugnazione proposta da quest’ultimo avverso la cartella di pagamento per € 30.864,61, relativa a contributi RAGIONE_SOCIALE, maturati negli anni dal 1989-1990, di cui era venuto a conoscenza solo nel dicembre 2014, a seguito di un sollecito di pagamento da parte del concessionario della RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale ha respinto il ricorso per carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, per tardività dell’impugnazione per decorso del termine di 40 gg. dalla notifica della cartella, perché erano infondate tutte le doglianze per vizi formali e ritenendo applicabile la prescrizione decennale, ex actio iudicati , con la conseguenza che non era ancora spirato il termine, in favore del concessionario, per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme pretese. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame del COGNOME, ha qualificato l’opposizione alla cartella, volta a far valere la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica della cartella, come opposizion e all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., non sottoposta a termini decadenziali, volendosi far valere il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo; inoltre, il credito era effettivamente
prescritto, per decorso del termine quinquennale, ex art. 3 comma 9 e 10 della legge n. 335/95.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, con ricorso che definiremo principale (in ragione della priorità della notifica) sulla base di tre motivi, mentre NOME COGNOME ha proposto ricorso incidentale (in quanto ricorso avverso la stessa sentenza proposto successivamente) sulla base di due motivi.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, l’agente della RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art.101 c.p.c., dell’art. 111 comma 2 Cost., dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto unico soggetto legi ttimato a stare in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che non fosse necessaria la partecipazione al giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE, quale ente impositore, perché l’azione era volta sostanzialmente all’accertamento negativo del credito portato dal ruolo, che in quanto tale necessitava della partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, titolare del credito.
Con il secondo motivo di ricorso principale, l’agente della RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c., dell’art. 49 del DPR n. 602/73, dell’art. 19 del d.lgs. n. 46/99 e degli artt. 19 comma 4 e 20 comma 6 del d.lgs. n. 112/99, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva affermato che dopo la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, si continuasse ad applicare il termine di prescrizione breve quinquennale e non l’ordinario termine decennale, dichiarando quindi prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Con il terzo motivo di ricorso principale, l’agente della RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.2953 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente affermato che l’art. 2953 c.c. non trovasse applicazione al diritto di credito portato da una cartella di pagamento non opposta, ritenendo conseguenzialmente estinto il credito previdenziale per intervenuta prescrizione, a seguito del decorso del termine
quinquennale, previsto dall’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95.
Con il primo motivo e secondo motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello a veva deciso di compensare le spese di lite.
Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’intere ssi o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo e secondo motivo di ricorso incidentale vanno respinti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa ‘ (Cass. n. 21400/21).
Nella specie, non sussiste nessuna violazione di legge da parte della Corte del merito, la quale ha correlato la compensazione
RAGIONE_SOCIALE spese di lite, al recente formarsi della giurisprudenza, sulle questioni oggetto di controversia.
In ragione della soccombenza reciproca ma anche per il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, le spese possono compensarsi.
In considerazione dell’inammissibilità del ricorso principale e dell’infondatezza del ricorso incidentale , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale.
Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28.2.24.