Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
IRPEF ACCERTAMENTO INDUTTIVO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 00729/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., nonché COGNOME NOME quale socia e COGNOME NOME quale socia, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Sora (FR), INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO -Sez. stacc. di LATINA n. 3268/39/2015 depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo respingersi i primi due motivi di ricorso e accogliersi il terzo motivo di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per la parte ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura generale dello Stato per la resistente RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il rigetto di ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE conduceva una verifica fiscale nei confronti della società ricorrente, gerente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento femminile in Sora (FR), e, di seguito, emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2005, con il quale, contestata l’inattendibilità della contabilità, procedeva induttivamente a ricostruire il reddito. Venivano emessi anche avvisi di accertamento nei confronti dei soci per il reddito da partecipazione.
La società e i soci proponevano separate impugnazioni avverso gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina. L’adita Commissione, riuniti i ricorsi, con la sentenza 98/08/2010 del 12/04/2010 li accoglieva in parte, rideterminava il ricarico medio ponderato in misura inferiore a quella stimata dall’Ufficio e, per questa via, riduceva il reddito accertato.
I contribuenti spiegavano appello; l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello principale e spiegando appello incidentale. Con la sentenza 3/39/13 del 07/01/2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina dichiarava inammissibile l’appello principale dei contribuenti e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio.
I ricorrenti proponevano ricorso in Corte di cassazione. La Corte, con l’ordinanza 01/07/2014, n. 14908 cassava la sentenza impugnata e rinviava al merito anche per le spese del giudizio di legittimità, rilevava che l’appello non era da valutarsi come inammissibile, che i motivi di impugnazione andavano esaminati
nel merito e pertanto rinviava alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un riesame complessivo del gravame, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso in cassazione.
La RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME NOME E COGNOME NOME riassumevano il giudizio e riproponevano gli originari motivi di appello. L’RAGIONE_SOCIALE riproponeva il proprio appello incidentale insistendo per l’integrale legittimità dell’accertamento.
Con la sentenza impugnata, la n. 3268/39/2015 depositata il 09/06/2015, la Commissione tributaria regionale adita confermava l’accertamento, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e compensava le spese di tutti i gradi di giudizio.
Innanzi alla Corte di cassazione ed avverso la decisione adottata in sede di rinvio, ricorrono RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME NOME E COGNOME NOME con ricorso articolato su tre strumenti di impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita con controricorso ma ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. specificando che l’Ufficio ha nelle more prestato acquiescenza alla sentenza della Commissione tributaria regionale, per la parte in cui aveva respinto il suo appello incidentale e ha in conseguenza rideterminato gli importi pretesi. I ricorrenti hanno, a loro volta, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Fissata la pubblica udienza il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo respingersi i primi due motivi di ricorso e accogliersi il terzo motivo di ricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 02/10/2024 e trattenuto in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato, in via del tutto preliminare, che l’AVV_NOTAIO costituitosi in sostituzione dell’AVV_NOTAIO quale
difensore dei ricorrenti è privo di valida procura. La procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore riguarda altra controversia ed è conferita da altri soggetti.
Ne consegue che i ricorrenti non hanno ricevuto valido avviso dell’udienza di discussione, essendo stata diretta la relativa comunicazione all’AVV_NOTAIO.
Risulta, ad ogni modo, che l’AVV_NOTAIO, difensore che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, non sia più iscritta in alcun albo.
E’, pertanto, necessario rinvio a nuovo ruolo disponendo la rifissazione mediante avviso alle parti ricorrenti personalmente perché possano eventualmente munirsi di nuovo difensore.
P.Q.M.
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo con rifissazione mediante avviso alle parti ricorrenti personalmente.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.