Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16721 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.13121/2018 pubblicata il 25 maggio 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: IMU
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20241/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di difensore del comune di Ischia, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso lo studio COGNOME –COGNOME, in Roma, INDIRIZZO e presso il domicilio digitale EMAIL
-ricorrente – contro
RITENUTO CHE
NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 24580/2013.
Il ricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo avere affermato nella parte motiva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nel dispositivo ha omesso l’attribuzione delle spese in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario.
CONSIDERATO CHE
L’errore emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel controricorso è stato chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.
Può darsi corso, pertanto, alla correzione del dispositivo con l’aggiunta, dopo le parole « prenotate a debito» delle parole «da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario AVV_NOTAIO».
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., Sez. 6 – 2, n. 21213/2013, Rv. 627802 -01, Sez. 6 – L, n. 14/2016, Rv. 638387 – 01, Sez. 6-2, n. 12184/2020, Rv. 658456 – 01; Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 -01).
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi la sentenza n.13121/2018 pubblicata il 25 maggio 2018 con l’aggiunta, dopo le parole «prenotate a debito» delle parole «, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario AVV_NOTAIO».
Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024.