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Detrazione IVA preliminare: no al terzo nominato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito un importante principio in materia di detrazione IVA preliminare. Il caso riguarda un socio che, agendo come privato, ha stipulato contratti preliminari per l’acquisto di immobili, versando cospicui acconti. Successivamente, ha conferito tali contratti alla propria società, la quale ha poi concluso i contratti definitivi e detratto l’IVA. La Corte ha chiarito che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ovvero al pagamento degli acconti. Poiché il socio non era un soggetto passivo IVA, non ha mai maturato tale diritto, che di conseguenza non poteva essere trasferito alla società. Pertanto, la detrazione operata dalla società è stata ritenuta illegittima.

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Detrazione IVA preliminare: No al Trasferimento del Diritto al Terzo Nominato

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per le operazioni immobiliari societarie: la detrazione IVA preliminare. La pronuncia chiarisce che il diritto a detrarre l’IVA, sorto in capo a un privato a seguito del pagamento di acconti, non può essere trasferito a una società che subentra successivamente come acquirente definitivo. Questa decisione ha importanti implicazioni per la pianificazione fiscale delle operazioni di compravendita immobiliare.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria contestava a una società immobiliare l’indebita detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di due unità immobiliari. L’operazione era stata strutturata nel seguente modo:

1. Un privato, socio della società, aveva stipulato due contratti preliminari d’acquisto per sé o per persona da nominare, versando una parte significativa del prezzo.
2. Successivamente, la società aveva deliberato un aumento di capitale, sottoscritto dal socio mediante il conferimento dei due contratti preliminari.
3. Infine, la società era intervenuta come acquirente nei contratti definitivi di compravendita, versando il saldo e portando in detrazione l’IVA sull’intero importo.

L’Amministrazione Finanziaria sosteneva che l’operazione fosse elusiva. Poiché il socio-promissario acquirente, un privato, aveva di fatto pagato quasi integralmente il prezzo, l’acquisto doveva considerarsi consolidato in capo a lui. Essendo un soggetto non passivo IVA, non avrebbe mai potuto detrarre l’imposta. La successiva cessione del contratto alla società era, secondo il Fisco, un mero espediente per consentire a quest’ultima di recuperare un’IVA che altrimenti sarebbe rimasta un costo.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva invece dato ragione alla società. Il principio affermato è netto: il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere scisso dal soggetto che effettua il pagamento nel momento in cui l’imposta diventa esigibile.

I giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevante la natura obbligatoria del contratto preliminare, concentrandosi invece sul momento genetico del diritto alla detrazione secondo la normativa IVA (d.P.R. n. 633/1972 e direttive europee).

Le Motivazioni della Sentenza: il Principio della Corrispondenza Temporale

La Corte ha basato il proprio ragionamento su una rigorosa analisi della normativa IVA. Le motivazioni principali possono essere così sintetizzate:

* Momento di Esigibilità dell’Imposta: Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/1972, l’operazione si considera effettuata, e quindi l’IVA diventa esigibile, non solo alla stipula del contratto definitivo per i beni immobili, ma anche al momento del pagamento di acconti sul prezzo. Di conseguenza, quando il socio ha versato le somme, l’operazione si è considerata parzialmente effettuata e l’IVA è divenuta esigibile.

* Nascita del Diritto alla Detrazione: L’art. 19 dello stesso decreto stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile. Vi è dunque una perfetta coincidenza temporale tra i due momenti.

* Soggettività Passiva IVA: Il diritto alla detrazione è una prerogativa esclusiva del soggetto passivo IVA che acquista beni o servizi nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione. Nel caso di specie, al momento del pagamento degli acconti, il soggetto che ha eseguito la transazione era il socio, un privato consumatore, e quindi non un soggetto passivo IVA.

* Intrasferibilità del Diritto: Poiché il socio non ha mai maturato un diritto alla detrazione, non poteva trasferirlo alla società unitamente al contratto preliminare. La società, subentrando come terzo nominato, non può esercitare un diritto che non è mai sorto in capo al contraente originario. La Corte ha escluso che possano esserci “sfasature temporali” tra il momento dell’esigibilità dell’imposta (in capo al privato) e quello dell’insorgenza del diritto alla detrazione (in capo alla società).

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di IVA, poiché il versamento del prezzo o di una sua parte effettuato in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile […], il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Di conseguenza, il soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato […] non può detrarre l’imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA.”

Questa ordinanza ribadisce la natura strettamente personale del diritto alla detrazione IVA, legandolo indissolubilmente alla qualifica di soggetto passivo del pagatore al momento della transazione. Le implicazioni pratiche sono notevoli: le operazioni immobiliari strutturate con il subentro di una società in un preliminare stipulato da un socio-privato devono essere attentamente valutate sotto il profilo fiscale. La detrazione IVA preliminare è ammessa solo se il promissario acquirente originario è, fin dall’inizio, un soggetto passivo IVA che agisce nell’ambito della propria attività economica.

Quando sorge il diritto alla detrazione dell’IVA in una compravendita immobiliare preceduta da un preliminare?
Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 633/1972, questo avviene non solo alla stipula del contratto definitivo, ma anche al momento del pagamento di acconti sul prezzo. Pertanto, il diritto nasce contestualmente al versamento di ogni acconto.

Un privato che paga acconti per un immobile può trasferire il diritto alla detrazione IVA a una società che poi acquista l’immobile?
No. Secondo la Corte, il diritto alla detrazione è una prerogativa esclusiva dei soggetti passivi IVA. Se il pagamento viene effettuato da un privato (non soggetto passivo), il diritto alla detrazione non sorge affatto. Di conseguenza, un diritto inesistente non può essere trasferito alla società che subentra nel contratto.

La società nominata in un contratto preliminare può detrarre l’IVA assolta dal promissario acquirente originario?
No, se il promissario acquirente originario non è un soggetto passivo IVA. La società che interviene come terzo nominato nel contratto definitivo non può detrarre l’imposta pagata ‘a monte’ da un soggetto che non ne aveva diritto, poiché verrebbe a mancare la necessaria corrispondenza soggettiva tra chi paga e chi detrae al momento in cui sorge il diritto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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