Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9269 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6338/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliata in BRANCALEONE, CORSO UMBERTO INDIRIZZO, presso sé medesima (CODICE_FISCALE) che si rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
COMUNE DI COGNOME– CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 2341/2023 depositata il 18/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di giustizi tributaria di secondo grado della Calabria, che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Reggio Calabria, di reiezione del ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento per il pagamento dell’I.M.U, per l’anno di imposta 2015.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, premesso che l’intestazione catastale degli immobili ha valore presuntivo in ordine alla proprietà degli stessi, ha ritenuto, conformemente all’avviso di accertamento impugnato, non dovuta l’imposta quanto all’immobile iscritto al n. 191 del foglio 35 sub 1-A03, sito in INDIRIZZO.INDIRIZZO di cui la contribuente detiene la quota di proprietà del 50%, per essere il medesimo adibito ad abitazione principale; dovuta, al contrario, l’imposta per l’immobile iscritto al n. 191 del foglio 35 sub 4 -A03, di cui la contribuente detiene la quota di proprietà del 50%, nella medesima percentuale, ed altresì dovuta l’imposta per il terreno agricolo, di cui la contribuente è proprietaria per la quota del 25%, nella misura di euro 7,52. La Corte ha sottolineato che l’esenzione dal pagamento dell’I.M.U. spetta unicamente nell’ipotesi in cui l’importo complessivo dovuto per l’insieme degli immobili assoggettati all’imposta non superi la somma di euro 12,00, non rilevando che quanto dovuto per ciascun singolo immobile, non superi quella somma.
Il Comune di Brancaleone è rimasto intimato.
Con provvedimento del 18 settembre 2024, reso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del procedimento, con declaratoria di
improcedibilità del ricorso, per non essere il medesimo stato depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di giorni venti dalla sua notificazione, come previsto dall’art. 369 c.p.c. bensì solo successivamente alla scadenza di detto termine ed in forma cartacea, come autorizzata dalla Prima Presidente, in assenza di fatti ostativi e non governabili diversi dalla mera difficoltà soggettivacome emerso dall’attestazione della Cancelleria, con la quale si è attestato il funzionamento del sistema di deposito telematico nel periodo di asserito malfunzionamento.
Con istanza in data 18 ottobre 2024 la parte ricorrente ha richiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula un unico motivo di ricorso, con cui si duole, da un lato, che la Corte di seconda cura abbia omesso di valutare un fatto decisivo ai fini del giudizio, dall’altro, che abbia mal interpretato le ‘norme nell’ambito delle quali va sussunto il diritto fatto valere’. Rileva che la conformazione dell’intero immobile, composto di due unità autonome servite da un’unica scala e da un unico contatore elettrico ed idrico, rende palesi, ancorché in assenza di formale atto di divisione fra i comproprietari, le modalità d’uso. Siffatte modalità sono, infatti, tenute in considerazione dal Comune di Brancaleone, che, in sede di imposizione TARSU/TARI, applica all’appartamento sub 1) la riduzione unica occupante ed al sub
la riduzione per uso stagionale. D’altro canto, il comproprietario NOME COGNOME nonostante sia comproprietario dell’immobile sub 4) al 50%, ne paga l’I.M.U. per l’intero. Assume che la Corte di secondo grado, senza tenere conto della natura del giudizio tributario, come provocatio ad opponendum , ha affermato che la ricorrente non avrebbe fornito prova del ‘suo assunto’, pur incombendo la prova dei
presupposti impositivi sull’ente impositore. Rileva che il Comune non ha tenuto in considerazione che il compossessore NOME COGNOME COGNOME ha pagato per l’intero, anziché nella misura del 50%, il tributo per l’immobile di cui al sub 4). Sottolinea che per il terreno agricolo l’IMU non è comunque dovuta, in quanto il valore di imposta è pari ad euro 7,42, cioè inferiore ad euro 12,00 somma al di sotto della quale vi è l’esenzione.
Il ricorso è improcedibile.
Deve, infatti, ricordarsi che ‘In base all’art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall’1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche’ (Sez. 1 – , Ordinanza n. 10689 del 20/04/2023).
Ciò posto, va premesso che con istanza del 19 marzo 2024, inviata tramite mail, alla Cancelleria civile della Corte di cassazione, l’avv. NOME COGNOME rappresentando ‘problemi tecnici’ nel deposito telematico del ricorso, anche dovuti, a suo dire alla personale ‘mancata perizia’ (essendo la materia ‘più da ingegnere informatico, che da avvocato’), formulava istanza per il deposito cartaceo del ricorso, a mezzo dell’acquisizione informatica degli allegati alla mail.
Con nota del 24 aprile 2024, il Presidente titolare della Sezione 5^ disponeva la trasmissione dell’istanza alla Prima
Presidente, per le valutazioni di competenza, ex art. 196 quater disp. att. c.p.c.
Con provvedimento del 22 maggio 2024, la Prima Presidente, dando atto che l’istanza di deposito cartaceo non risulta essere stata notificata al Comune resistente, richiamato il disposto dell’art. 196 quater disp. att. c.p.c., ha decretato di autorizzare ‘in via d’urgenza il deposito cartaceo del ricorso R.G. civile 6338 del 2024 e dell’istanza dell’avv. NOME COGNOME, precisando, con il medesimo provvedimento, che ‘Rimane, altresì, salva ed impregiudicata la verifica che competerà al Collegio della Corte, sul se la dedotta sussistenza di problemi tecnici in effetti sussista, richiedendosi, sin d’ora una relazione tecnica al CEDCentro Elettronico di Documentazione’.
A seguito della richiesta della Prima Presidente, con relazione del 3 luglio 2024, l’assistente informatico del CED presso la Corte di Cassazione, ha chiarito che il ’19 marzo ed i giorni precedenti, i sistemi informatici del dominio giustizia erano completamente funzionanti e non sussistevano problemi tecnici sui sistemi della Corte di cassazione da impedire il deposito telematico’.Come correttamente rappresentato dal Consigliere delegato con la proposta di definizione non può dirsi realizzata la condizione di fatto, prevista dall’art. 196 quater disp. att. ultimo comma c.p.c., consistente nella situazione di urgenza originata dal mancato funzionamento del ‘dominio giustizia’, che giustifica l’autorizzazione al deposito cartaceo, essendo questa smentita dalla relazione del CED. Né la sussistenza del presupposto applicativo della disposizione può essere desunta dalla decisione del capo dell’Ufficio, di autorizzare in via d’urgenza il deposito cartaceo, posto che la medesima, non solo lascia impregiudicata ogni valutazione del Collegio giudicante sulla regolarità del deposito, ma appare subordinata dalla stessa Prima Presidente all’esito della relazione
del CED sul funzionamento dei sistemi informatici nel periodo contestuale ai lamentati problemi tecnici allegati dall’avv . COGNOME all’istanza di autorizzazione al deposito cartaceo (19 marzo 2024 e giorni precedenti).
D’altro canto, questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. 5, 26/04/2023, n. 11029, Cass. Sez. 6, 10/10/2022, n. 29357) che il fatto ostativo, rilevante ai fini della tempestività e regolarità del deposito, è solo quello che sia oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che non sia governabile dalla medesima, in quanto riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già dell’impossibilità relativa, o della mera difficoltà. Nel caso di specie, la mancata iscrizione del ricorso nel termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., una volta esclusa l’anomalia informatica -come attestato dalla relazione del CED richiesta dalla Prima Presidente- non può che ritenersi imputabile alla negligenza della ricorrente, avuto riguardo al fatto che la procedura di deposito telematico non è nemmeno stata attivata.
Deve, dunque, affermarsi, come già anticipato con la proposta di definizione, che, in assenza di anomalie informatiche, smentite dal Centro di elaborazione dati di questa Corte, il mancato deposito telematico è imputabile unicamente al difensore, non potendosi ritenere scusabile l’errore allorquando le mere difficoltà di utilizzo di un sistema informatico, possano governate e prevenute con l’ordinaria diligenza e perizia.
Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
11. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2025 .