Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34976 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34976 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32416/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DI NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1476/2018 depositata il 04/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
A seguito di una verifica fiscale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME e nei confronti dell’impresa individuale di quest’ultimo, titolare di un’agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, venivano emessi avvisi di accertamento nn. 4 e 5/2013 con i quali l’RAGIONE_SOCIALE, per gli anni 2010, 2011 e
2012, recuperava l’imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE e NOME impugnavano gli avvisi.
La CTP di Brescia rigettava i ricorsi riuniti.
I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR della Lombardia, con sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello.
Contro la sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con ordinanza n. 30710 del 2021 questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa COGNOME NOME, entro novanta giorni dalla comunicazione con rinvio della causa a nuovo ruolo.
CONSIDERATO CHE:
Successivamente la società, in data 18.9.2023, ha depositato istanza di estinzione comunicando di aver aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022, e di aver pagato l’intero importo di cui agli avvisi di accertamento impugnati, oggetto di cartella di pagamento emessa n. NUMERO_CARTA, producendo la relativa documentazione.
Sussistendo i presupposti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge cit. e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
d ichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 03/10/2023.