Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35449 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35449 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
Oggetto: estinzione giudizio definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO, proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 1272/2015, pronunciata il 25 marzo 2015, depositata il 30 marzo 2015, non notificata
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che, preso atto RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta da parte ricorrente, a modifica RAGIONE_SOCIALE precedenti conclusioni scritte già depositate, ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata.
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME fu destinatario, a seguito di indagini eseguite sui conti correnti bancari dei quali egli era titolare o cointestatario, di tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 e di due conseguenti iscrizioni a ruolo straordinario per gli importi di tutte le imposte riprese a tassazione e RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate per gli anni 2004 e 2005.
Tutti gli atti impositivi e le cartelle di pagamento di seguito emesse furono separatamente impugnati dal COGNOME dinanzi alla Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale (CTP) di Milano, che, previa riunione dei ricorsi, li accolse in parte, annullando le riprese a tassazione ai fini IRAP ed IVA, con conseguente rideterminazione degli importi recati dalle cartelle di pagamento, respingendo nel resto i ricorsi.
La sentenza di primo grado fu oggetto di appello tanto da parte del contribuente quanto da parte dell’Ufficio per le parti di rispettiva soccombenza.
L’adita Commissione RAGIONE_SOCIALE, riuniti i giudizi di appello avverso la medesima pronuncia, con sentenza n. 1272/2015, depositata il 30 marzo 2015, non notificata, accolse l’appello dell’Ufficio e respinse il gravame del contribuente.
Avverso detta sentenza il COGNOME ricorre per cassazione in forza di dieci motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
In pendenza di causa parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla proposizione di distinte domande di definizione agevolata con riferimento a ciascun atto impositivo, quella riferita all’anno 2005 ai sensi dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE l. n. 130/2022, quelle inerenti agli anni d’imposta 2004 e 2006 ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss. RAGIONE_SOCIALE l. n. 197/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione o motivazione apparente, per violazione dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, avendo la sentenza impugnata presunto che tanto i versamenti quanto i prelevamenti registrati sui conti correnti bancari dei quali il contribuente risultava intestatario o cointestatario fossero riconducibili ad attività d’impresa mai esercitata dal contribuente, i cui redditi derivavano esclusivamente dai compensi percepiti quale amministratore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale il contribuente aveva, con riferimento ai prelevamenti, ed in relazione alla propria attività di lavoratore autonomo, richiesto di valutare l’ inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE presunzione di cui all’art. 32, comma 2, n. 2, con riferimento alle imposte dirette, per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 228/2014 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
Con il quarto motivo il ricorrente propone analoga censura, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo, secondo il contribuente, la decisione impugnata omesso di pronunciare su quanto eccepito sin dagli atti introduttivi secondo cui, avendo l’Amministrazione proceduto all’accertamento induttivo c.d. puro in assenza di presentazione di denunce dei redditi per agli anni in contestazione, gli atti impositivi non avevano tenuto conto dell’incidenza percentuale dei costi sui maggiori ricavi attribuiti al contribuente.
Con il quinto motivo, riguardo alla medesima questione, laddove si ritenga che la decisione impugnata abbia implicitamente rigettato l’eccezione del contribuente come sopra esposta, la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR è oggetto di censura per violazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, 55, comma 1, e 66, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale il contribuente aveva, con riferimento ai prelevamenti, ed in relazione alla propria attività di lavoratore autonomo, richiesto di valutare l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE presunzione di cui all’art. 51, comma 2, n. 2, del
d.P.R. n. 633/1972, con riguardo all’IVA, per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 228/2014 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
Con il settimo motivo, qualora la sentenza impugnata debba intendersi come pronuncia d’implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE questione come sopra proposta, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta ancora violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale il contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado per omessa motivazione e per violazione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, ex art. 2697 cod. civ., in relazione alla conferma, da parte dei giudici di prime cure RAGIONE_SOCIALE ripresa a tassazione ai fini IRPEF in relazione a pretese retribuzioni in natura ( benefits ), che sarebbero state percepite dal contribuente, da assoggettare, secondo l’Ufficio, a tassazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Con il nono motivo il ricorrente denuncia ancora violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata sul motivo d’appello col quale era stata censurata la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in relazione alle specifiche allegazioni con le quali il contribuente aveva giustificato una serie di operazioni bancarie che ne escludevano la riconducibilità a reddito d’impresa.
Con il decimo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata
ha attribuito, per l’anno 2004, al COGNOME movimenti bancari extra conto per euro 60.004,00, viceversa riconducibili alla società RAGIONE_SOCIALE.
Va dato atto, in via preliminare, che il ricorrente ha documentato di avere proposto tre distinte domande di definizione agevolata in relazione a ciascuno degli atti impositivi, la cui impugnazione ha dato origine alle controversie riunite dinanzi alla CTP di Milano.
11.1. Precisamente:
per l’anno 2004 (avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO), domanda di definizione agevolata, in data 28 settembre 2023, ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, corredata dalla ricevuta di pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata per l’importo di euro 9.206,00;
per l’anno 2005 (avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO), domanda di definizione agevolata, trasmessa via PEC in data 18.11.2022, ex art. 5 RAGIONE_SOCIALE l. n. 130/2022, per la quale si è detto come già versato l’importo dovuto determinato in euro 6.535,00;
per l’anno 2006 (avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO), domanda di definizione agevolata, in data 28 settembre 2023, ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, corredata dalla ricevuta di pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata per l’importo di euro 4.721,00.
11.2. Ciò premesso, con riferimento agli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2006, le rispettive controversie debbono essere dichiarate estinte ai sensi dell’art.1, comma 19 8, RAGIONE_SOCIALE l. n. 197/2022, avendo il contribuente presentato entro il termine previsto (10 ottobre 2023) le relative domande di definizione agevolata con
pagamento, per ciascuna annualità, di quanto dovuto come prima rata.
11.3. Relativamente, invece, all’avviso di accertamento per l’anno 2005, la controversia deve essere dichiarata estinta ai sensi dell’art. 5, comma 7, RAGIONE_SOCIALE l. n. 130/2022, essendo stata la domanda di definizione agevolata, disciplinata dalla citata norma, presentata entro il termine del 16 gennaio 2023 (cfr. Provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 16 gennaio 2023, cadendo il termine di centoventi giorni dal settembre 2022, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, sabato 14 gennaio 2023) ed essendo stato dato atto che non vi erano importi da versare, stante il già avvenuto versamento in corso di causa, documentato, RAGIONE_SOCIALE somma dovuta determinata in euro 6.535,00, senza che sia intervenuto diniego RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata entro il 18.12.2022 (termine di trenta giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda) e senza che sia stata proposta istanza di trattazione nei successivi due mesi dalla parte interessata.
11.4. Per quanto sopra risultano estinte anche le controversie concernenti l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle emesse per ruoli straordinari per gli anni 2004 (cartella n. 06820110373171426) e 2005 (cartella n. 068201200069687) in relazione ai due succitati avvisi di accertamento riferiti alle rispettive annualità.
12. La declaratoria di estinzione per effetto RAGIONE_SOCIALE succitate domande di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti conseguenti all’impugnazione dei summenzionati atti impositivi va resa con ordinanza, (cfr. Cass. SU. 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione dal contribuente parte ricorrente e dovendo quindi equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
Le spese del giudizio restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023