Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21016 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF – ALTRO 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18552/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, -ricorrente – contro
COGNOME NOME;
COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in data 28 febbraio 2023,
-resistenti – nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 228/19/2015, depositata il 20 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nell ‘udienza camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
I coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME ricevevano, in data 18 gennaio 2012, la notifica di due cartelle di pagamento, rispettivamente n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, in relazione all’anno di imposta 2007, per complessivi € 2.906,20.
In particolare, le suddette cartelle venivano emesse sulla base dell’attività di controllo forma le ex art. 36ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE accertava l’indetraibilità del 36% RAGIONE_SOCIALE spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, iniziati nel 2001, a causa della mancata trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal tecnico abilitato, onere previsto per attività di importo complessivo superiore a € 51.645,69.
Avverso tali cartelle di pagamento e la loro iscrizione a ruolo, i coniugi presentavano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la quale, con sentenza n. 7/06 /2013, lo rigettava, ritenendo non provata l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori soprarichiamata.
Interposto gravame dai contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 228/19/2015, pronunciata il 20 gennaio 2015 e depositata in segreteria in
pari data, accoglieva l’appello, dichiarando illegittimi gli atti impugnati e compensando le spese di giudizio.
Secondo il giudice di secondo grado, i contribuenti avevano diritto alla detrazione d’imposta contestata dall’Ufficio, in quanto, da un lato, quest’ultimo non contestava la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione o la loro entità, ma il mancato formale invio della dichiarazione da parte del soggetto abilitato invio, tra l’altro, non sottoposto a termine – e, dall’altro lato , in procedimenti analoghi per altre annualità nei confronti dei medesimi contribuenti era stato già accertato che gli stessi avevano effettivamente eseguito i lavori di ristrutturazione per quel determinato importo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi.
COGNOME NOME e COGNOME NOME si sono costituiti al fine di depositare istanza di cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, primo comma, lett. d ) del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998 e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che per i lavori di ristrutturazione di importo complessivo superiore a € 51.645,69 sarebbe imprescindibile l’invio della dichiarazione di esecuzione lavori da parte del professionista abilitato, essendo questo un adempimento previsto proprio dall’art. 1, primo comma, lett. d ) del D.M. n. 41/1998. In aggiunta, il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato le norme sull’onere della prova , in quanto spetterebbe ai contribuenti dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi normativamente previsti per poter accedere al beneficio fiscale in questione.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce omessa motivazione e conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Secondo parte ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe del tutto omesso di motivare circa il raggiungimento della prova sull’invio della dichiarazione di esecuzione lavori e sulle discrepanze emergenti dalla documentazione prodotta dagli stessi coniugi.
Preliminarmente occorre evidenziare che parte contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
La domanda risulta regolare e l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che la relativa procedura si è perfezionata, con l’integrale versamento di quanto dovuto per la definizione.
Consegue la cessazione della materia del contendere, e l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.