Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29636 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14357/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– parte ricorrente –
contro
COGNOME NOME, res. in Roma, rappresentata e difesa in giudizio dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, el.dom.ta, come da procura in atti, presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO; – parte controricorrente e ricorrente avverso diniego di definizione
agevolata –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Campania n. 23/10/2017 del 3/11/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osservato che:
§ 1.1 L’RAGIONE_SOCIALE ha p roposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato a NOME COGNOME per imposta di registro e bollo sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3573/13 (di condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME restituzione di euro 1.500.000 COGNOME massa ereditaria del de cujus NOME COGNOME); sentenza riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1305 del 17 marzo 2015, dichiarativa della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-come costantemente affermato dCOGNOME S.C., la pronuncia di cessazione della materia del contendere integrava una particolare ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale, del tutto inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta (salvo che sul venir meno dell’interesse COGNOME prosecuzione del giudizio);
-in conseguenza di ciò, doveva ritenersi che il presupposto dell’imposizione fosse qui venuto meno, anche considerato che la sentenza di appello era intervenuta prima della emissione dell’avviso di liquidazione opposto, e che esso doveva, a tutto concedere, essere motivato in base alle risultanze della intervenuta conciliazione qualora fosse stata in questa ravvisabile un trasferimento di ricchezza imponibile;
-il carattere assorbente di questa ragione decisoria superava ogni altra eccezione di merito o doglianza incidentale proposta dCOGNOME contribuente.
Ha resistito con controricorso la contribuente COGNOME.
§ 1.2 Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ha lamentato ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 37 Tur, dal momento che la pronuncia di cessazione della materia del contendere in appello non equivaleva ad un giudicato di annullamento della sentenza di primo grado, e che all’imposizione non ostava l’avvenuta conciliazione tra le parti, trattandosi pacificamente di conciliazione stragiudiziale COGNOME quale l’amministrazione finanziaria non aveva partecipato (art.37 cit.).
§ 2.1 Con dichiarazione 6 giugno 2019 la contribuente COGNOME instava per la sospensione del processo stante l’avvenuta presentazione, in data 18.3.2019, di domanda di definizione agevolata ex articolo 6 dl 119/18 conv.in l. 136/18, con integrale versamento di quanto a tale titolo dovuto (come da quietanza allegata).
§ 2.2 Con atto notificato il 24 luglio 2020 l’amministrazione finanziaria comunicava COGNOME COGNOME il diniego di definizione della controversia, posto che: ‘ l’art.6 dl 119/18, come chiarito dCOGNOME Circolare n.6/2019, stabilisce che la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti riguarda solo le controversie aventi ad oggetto atti di natura impositiva, ossia provvedimenti con i quali l’RAGIONE_SOCIALE ridetermina la base imponibile autoindicata dal contribuente liquidando le maggiori imposte dovute; le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell’articolo 6 cit., avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell’imposta dovuta in relazione COGNOME registrazione dei predetti atti ‘.
§ 2.3 Con ricorso notificato il 15 ottobre 2020, la contribuente ha proposto ricorso incidentale avverso il diniego di definizione, sulla base dei seguenti motivi: (primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 comma 1 decreto legge 119/18, dal momento che l’avviso di liquidazione oggetto della lite aveva natura sostanziale di (primo)
atto impositivo e che la lite non riguardava il corretto conteggio del dovuto, ma proprio la sussistenza del presupposto impositivo, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ravvisato all’esito di una errata interpretazione dell’articolo 37 Tur; (secondo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/00, non avendo l’Ufficio spiegato le ragioni per le quali l’avviso di liquidazione in questione avrebbe natura meramente riscossiva.
§ 2.4 Con istanza telematica 25.9.2023 la COGNOME ha chiesto, ex art. 1 comma 198 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pronuncia: 1) di estinzione del ricorso relativo all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. 2013NUMERO_DOCUMENTO000003573/0/006; 2) di estinzione del ricorso incidentale relativo al diniego della precedente istanza di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6, comma 10 del D.L. n. 119 del 2018.
Ciò per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese ed ai compensi di giudizio in favore dei difensori antistatari, o in subordine con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e dei compensi di giudizio stante la tardività del controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE e la conseguente inammissibilità dello stesso.
A tal fine ha allegato: 1) domanda di definizione della lite fiscale pendente presentata in data 13.09.2023; 2) ricevuta di ricezione in data 13.09.2023 della domanda di definizione della lite fiscale pendente attestante anche l’av venuto pagamento; 3) Modello F 24 con quietanza 12.9.2023 di pagamento degli importi dovuti per la definizione, pari al 5 % del valore della causa (si verte, nella specie, di doppia soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE nei gradi di merito).
Nulla è st ato sul punto dedotto dall’ RAGIONE_SOCIALE.
§ 3. La lite, attribuita COGNOME giurisdizione tributaria e pendente nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (art. 1 co. 186 legge 197/2022), deve ritenersi così definita ai sensi del co. 194 art. cit., sec ondo cui: ‘ La
definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023′.
La pronuncia estintiva deve in effetti riguardare -come richiesto -tanto il ricorso principale concernente la legittimità dell’avviso di liquidazione, quanto il ricorso di natura accessoria ed incidentale avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di condono ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1 co. 198 cit.).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il processo;
-spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,