Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10138 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13070/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliatoa in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO-VENEZIA n. 1762/2014 depositata il 11/11/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’ufficio di Venezia 2 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione Mod. Unico da parte di COGNOME NOME , emetteva tre avvisi di accertamento: con il primo, veniva accertato, ai sensi degli artt. 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, il reddito d’impresa relativo all’anno 2001 della RAGIONE_SOCIALE , di cui il Napoli era socio accomandante; con gli altri due veniva accertato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito personale del Napoli, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2001 e 2002.
Detti avvisi venivano impugnati dal Napoli avanti la CTP di Venezia con un unico motivo. Deduceva il medesimo di aver affidato tutta la contabilità, sia sociale che personale, ad un commercialista resosi responsabile di inadempienze fiscali, conseguentemente domandando -per quanto rileva nella presente sede -l’esclusione di soprattasse e sanzioni, ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, stante la riconducibilità della mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni unicamente al fatto del terzo.
La CTP, con sentenza n. 29 del 15 dicembre 2010, depositata il 17 gennaio 2011, rilevata la piena legittimità degli avvisi di accertamento, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava la non debenza di soprattasse e sanzioni, per avere il Napoli dimostrato che le violazioni erano imputabili unicamente al professionista.
Interponeva appello l’Ufficio, tra l’altro deducendo che il contribuente non aveva dimostrato che le violazioni erano dipese unicamente dal fatto del professionista e non anche dalla sua negligenza nella scelta dello stesso e nell’esercizio della vigilanza nei suoi confronti.
La CTR, con la sentenza emarginata, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi nn. 848010401839/2009 e 848010401854/2009 e circoscritto pertanto l’oggetto del giudizio al solo residuo avviso n. 808010401853/2009, respingeva l’appello, motivando, per quanto di ragione, come segue:
il comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non è punibile per mancato pagamento dei tributi qualora dia dimostrazione che il fatto è addebitato a terzi cui è stato conferito mandato per l’assolvimento degli adempimenti tributari e stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 1 della L. 11/10/1995, n. 423, la riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie, per omesso versamento dell’imposta, è sospesa nei confronti del contribuente, qualora la violazione dipenda dalla condotta illecita del professionista .
Il contribuente deve in ogni caso versare l’imposta dovuta e dar prova di aver denunciato il fatto all’Autorità Giudiziaria .
Considerato che il contribuente ha fornito prova di aver esposto denuncia all’Autorità Giudiziaria, al medesimo non possono essere addebitate le sanzioni tributarie.
Avverso detta sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi, cui resisteva il Napoli con articolato controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con ordinanza interlocutoria resa ad esito dell’udienza camerale del 28 ottobre 2022, davasi atto che il contribuente, in proprio e nella qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE, con atto sottoscritto dal Difensore, aveva depositato in data 17 ottobre 2022 istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rappresentando di volersi avvalere
della definizione agevolata di cui a detta legge. Pertanto, disponevasi rinvio della causa a nuovo ruolo, con sospensione fino alla scadenza del termine di cui all’art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Con istanza telematica datata 5 ottobre 2023, il Difensore del contribuente chiede ‘ che sia in via principale pronunciata l’immediata estinzione della lite in corso e solo in subordine, dichiarata l’estinzione all’esito del regolare versamento RAGIONE_SOCIALE rate secondo il piano allegato’, rilevando quanto segue:
A seguito della sospensione del procedimento avanti l’Ecc.ma Corte, il controricorrente ha depositato due diverse istanze di definizione che si allegano con ricevuta di deposito (docc. 1-2).
Nello specifico, una prevista dal comma 190, art. 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ‘le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente RAGIONE_SOCIALE fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia’. Per questa domanda si produce la ricevuta di pagamento della prima rata (doc. 3) e il prospetto di rateizzazione (doc. 4).
Un’altra, prevista dal comma 191, art. 1 della medesima legge ‘in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
Va da sé come in entrambi i casi, nel primo al buon esito del pagamento, nel secondo ‘ipso jure’, la lite pendente debba essere dichiarata estinta.
Nel caso in cui ovviamente la Corte riconoscesse applicabile il comma 191, la rateizzazione sarebbe interrotta.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
A termini dell’art. 1, comma 190, l. n. 197 del 2022, ‘l e controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente RAGIONE_SOCIALE fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia’.
A termini del comma 191, ‘l e controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente RAGIONE_SOCIALE fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata’.
A termini del comma 197, ‘ le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata’, con la precisazione, al secondo periodo, che ‘in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘.
A termini del comma 198, ‘n elle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’.
Nella specie, non si versa nell’ipotesi dell’art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022, poiché il residuo avviso di accertamento per cui ancora è causa, avente n. 808010401853/2009, si riferisce a tributi e sanzioni, per modo che anche i tributi, oltreché le sanzioni, costituiscono oggetto di giudizio, tant’è che l’appello incidentale del contribuente, dichiarato inammissibile dalla CTR, verteva (come da sentenza impugnata) su ‘questioni inerenti alla determinazione dell’imponibile’: donde la ‘controversia’ -che deve essere riguardata in relazione al contenuto della domanda originaria, concernente, nella specie, l’impugnazione di un avviso per tributi e sanzioni -non è, ed ha seguitato ancora in appello a non essere, ‘relativa esclusivamente alle sanzioni’ (come invece previsto dal comma 191 cit.).
6. Un tanto determina la rilevanza della domanda di definizione formulata dal contribuente ex art. 1, comma 190, l. n. 197 del 2022.