Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16547/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in Roma alla INDIRIZZO è ex lege domiciliata;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati
AVVISO DI ACCERTAMENTO
e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REGIONALE -LAZIO, n. 9468/2016, depositata in data 28/12/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 6 giugno 2024;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di Roma, notificò alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in poi, anche ‘la società’ o ‘la contribuente’ ) un avviso di accertamento per la ripresa di una maggiore Irap con contestuale irrogazione di sanzioni per uguale importo; un avviso di accertamento per la ripresa di Ires con irrogazione di sanzioni fu notificato sia alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione che alla società RAGIONE_SOCIALE in qualità di consolidante, ai sensi dell’art. 127 Tuir e 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Gli avvisi di accertamento venivano impugnati dalle due società dinanzi alla RAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE di Roma che, previa riunione, li accolse.
La RAGIONE_SOCIALE respinse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
In data 4 giugno 2019, RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha depositato copia della domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti , ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, unitamente a copia del MoRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO del pagamento quietanzato della prima rata dell’importo dovuto.
Entro il 31/12/2020 nessuna parte ha proposto istanza di trattazione del giudizio, sicché questo deve essere dichiarato estinto.
La definizione agevolata giova anche ai coobbligati, ex art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018 (RAGIONE_SOCIALE, con riferimento a uno degli avvisi di accertamento impugnati).
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.