Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27807 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27807 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17116/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già MAGISTE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione) , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2447/2015 depositata il 24/04/2015.
nonché da
RAGIONE_SOCIALE (già MAGISTE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione) , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
17, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria notificato il 18.5.2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento per il 2004 che negava il diritto alla detrazione IVA sull’acquisto di un complesso immobiliare.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma ha respinto il ricorso mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame della contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (ora RAGIONE_SOCIALE) che ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio, intendendo aderire alla definizione agevolata della lite pendente ex d.l. n. 119/2018, e ha successivamente presentato domanda in tal senso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha pronunciato diniego contro la definizione agevolata che la contribuente ha impugnato.
CONSIDERATO CHE:
In data 9. 1.2023 l’A vvocatura dello Stato, facendo seguito a nota del 29 dicembre 2022 n. 556647 della Direzione Provinciale di Roma dell’RAGIONE_SOCIALE, ha comunicato che la contribuente era stata rimessa in termini per l’effettuazione dei versamenti dovuti per la definizione agevolata, attraverso il ricorso al ravve dimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, e
aveva effettuato i dovuti versamenti; ha chiesto quindi l’estinzione dell’intero giudizio per cessazione della materia del contendere .
Con istanza in data 2.2.2023, reiterata in data 21.2.2023 e 27.4.2023, la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di aderire alla istanza dell’RAGIONE_SOCIALE e di rinunziare a sua volta al proprio ricorso, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese , insistendo per l’estinzione del giudizio .
Sussistono i presupposti per dichiarare l’ estinzione del giudizio, con riguardo tanto al ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE quanto all’impugnazione del diniego di definizione agevolata , essendo cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
d ichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese Così deciso in Roma, il 27/09/2023.