Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34808 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34808 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto:
iva
–
esenzione
–
prestazioni
veterinarie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17668 del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 201 5 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria, n. 11/4/2015, depositata in data 9 gennaio 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a NOME COGNOME due avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008, aveva contestato l’emissione di fatture in favore dell’RAGIONE_SOCIALE senza applicazione di imposta in relazione a prestazioni professionali medico-veterinarie dallo stesso eseguite in esecuzione di un contratto privato stipulato con il suddetto ente; avverso i suddetti atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia; avverso la pronuncia di primo grado il contribuente aveva quindi proposto separati appelli;
la Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , previa riunione, ha rigettato gli appelli, in particolare, ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello relativo al vizio di motivazione degli atti impositivi; con riferimento al merito, era corretta la statuizione del giudice di primo grado, laddove, facendo riferimento al l’art. 8 del contratto stipulato dal contribuente con l’RAGIONE_SOCIALE , nel quale era stato previsto che la prestazione era relativa ad un rapporto privatistico libero professionale, aveva ritenuto che s ussisteva l’obbligo di fatturare con iva, non
potendosi ragionare in termini di attività svolta dall’RAGIONE_SOCIALE in veste di pubblica autorità;
avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso , illustrato con successiva memoria;
considerato che:
ai fini della definizione del presente giudizio, va rilevato che questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 24 novembre 2022, aveva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per informazioni sugli effetti sul presente giudizio della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi del d.l. n. 193/2016;
invero, con l’istanza depositata in data 11 novembre 2022 il contribuente aveva evidenziato che tra le cartelle richiamate nel dettaglio dei debiti per i quali aveva effettuato il pagamento erano ricompresi anche gli avvisi di accertamento oggetto della presente controversia ed aveva quindi chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 3 maggio 2023 la nota R.U. n. 6044 del 17 aprile 2023 della Direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE Perugia con la quale, con riferimento alla richiesta di informazioni di cui all’ ordinanza interlocutoria di questa Corte, si è comunicato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite al S.I. dall’ agente della riscossione, il contribuente ha regolarmente presentato l’istanza di definizione dei carichi affidati allo stesso agente ex art. 6 del D.L. 193/2016 ed ha regolarmente versato quanto dovuto per l’estinzione della controversia relativamente agli avvisi di accertamento per le annualità 2007 e 2008 oggetto di impugnazione;
deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per c essazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M La Corte:
materia del di chiara l’estinzione del giudizio per cessazione della contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2023.