Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30600 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 2722/2015, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione
– ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALEE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza n. 1405/2014 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, depositata il 9 luglio 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza in epigrafe con ricorso per cassazione affidato a due motivi;
la pronunzia d’appello aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Parma, con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Amministrazione per la rettifica del reddito ai fini Irpef ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, per le annualità 2007 e 2008;
i giudici regionali, in particolare, hanno ritenuto che -a fronte del rilievo erariale del possesso di due immobili e due autovetture, incompatibili con il reddito dichiarato -la contribuente non avesse offerto valida prova contraria, restando così insuperate le presunzioni poste a fondamento dell’atto impositivo;
le amministrazioni intimate non hanno svolto difese;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 10 settembre 1992, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio, in relazione alla valutazione dei dati probatori da parte della C.T.R.;
il secondo mezzo agita identiche questioni in relazione alla specifica circostanza della contrazione di un mutuo, da parte della contribuente, per ottenere la disponibilità dei beni in questione;
con nota depositata il 4 ottobre 2023 la contribuente ha dichiarato di rinunziare al ricorso, rilevando di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito del deposito di domanda per la
definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. 27 dicembre 2022, n. 197;
siffatta dichiarazione, già in sé idonea a determinare l’estinzione del giudizio (Cass., Sez. U., n. 34429/2019), è stata seguita dal deposito, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di nota del 16.10.2023 con la quale si dà atto dell’intervenuto pagamento, da parte della COGNOME, della prima rata dell’importo previsto per la definizione agevolata della controversia e si formula istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere;
va pertanto resa pronunzia conforme; le spese, ex lege , restano a carico della parte che le ha anticipate;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi (tipici) del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. n. 20953/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.