Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33496 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME del Foro di Cosenza, che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2484, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il 12.12.2014, e pubblicata il 17.12.2014;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: Irpef Ilor 1987 -Adesione a condono ex art. 6, Dl n. 193 del 2016 – Estinzione del giudizio -Cessazione della materia del contendere.
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha confermato la richiesta di voler dichiarare l’estinzione del giudizio;
ascoltate le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per la ricorrente, dall’Avvocato dello Stato NOME COGNOME per la controricorrente, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
la Corte osserva:
Fatti di causa
l’Agenzia delle Entrate notificava a COGNOME Maddalena l’avviso di accertamento n. 7571000565, avente ad oggetto maggior reddito d’impresa conseguito, con riferimento ai tributi dell’Irpef e dell’Ilor, in relazione all’anno 1987.
NOME COGNOME impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, proponendo plurime censure. La CTP disponeva consulenza tecnica d’ufficio collegiale che ricalcolava gli importi dovuti, ma poi ne disattendeva gli esiti, accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria. La CTR valutava fondate le difese proposte dall’Ente impositore ed accoglieva il suo ricorso, disponendo rideterminarsi le somme dovute dalla contribuente nella misura calcolata mediante CTU.
Avverso la pronuncia adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha poi depositato documentazione attinente la positiva conclusione della procedura di definizione agevolata della controversia promossa dalla contribuente.
4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale NOME
COGNOME, ed ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio a seguito dell’adesione della contribuente a definizione agevolata della controversia.
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni perché siano esaminati i motivi di ricorso proposti dalla contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha prodotto la documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia domandata dalla contribuente. Il credito tributario oggetto dell’avviso di accertamento per cui è causa è stato trasfuso, a seguito del secondo grado del giudizio, nella cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO e la contribuente ha domandato di accedere al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv.
La controricorrente ha prodotto pure rinunzia al ricorso redatta dalla contribuente, datata 25.1.2017.
Quindi l’Avvocatura dello Stato, con nota depositata in atti e datata 12 agosto 2024 (f.to Avv. Stato NOME COGNOME ha segnalato che, con documento n. 9/872024, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la conclusione della procedura di definizione agevolata della controversia. Ha pure prodotto nota dell’Agenzia delle Entrate attestante che il pagamento integrale del debito tributario è intervenuto in data 14.6.2017 (f.to Capo Ufficio Legale NOME COGNOME.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio promosso da COGNOME NOME e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 29.11.2024.