Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME con l’ avv. NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2328/2023 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e depositata in data 19 aprile 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.In esito a controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973 della dichiarazione UNICO (relativo all’anno d’imposta 2011), l’Agenzia emetteva comunicazione d’irregolarità in conseguenza della quale il contribuente COGNOME COGNOME versava le relative somme. Lo stesso proponeva poi istanza di rimborso delle somme medesime, a seguito della quale si formava il silenzio-rifiuto.
TASSAZIONE ASSEGNO DIVORZILE
Oggetto dell’istanza era costituito dalla tassazione dell’importo che, in sede di condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il COGNOME si era assunto l’onere di corrispondere alla moglie per tenerla indenne dalla tassazione dell’assegno periodico divorzile dallo stesso devolutole quale ex marito.
La CTP accoglieva il ricorso richiamando un precedente di questa Corte che avrebbe stabilito il principio della deducibilità del rimborso IRPEF accordato dall’ex coniuge sul reddito derivante da assegno divorzile attesa la finalità unitaria di tali somme come quella appunto corrisposta a titolo di assegno (Cass. n. 9148/2005).
La CGT di 2^ grado confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo anzitutto la fondatezza dell’eccezione di giudicato proposta dal contribuente e nel merito, sulla base di un precedente di questa Corte (appena sopra citato) che ‘il principio secondo cui il rimborso dell’Irpef pagata dal contribuente per l’assegno alimentare corrisposto alla moglie costituisce parte integrante dell’assegno stesso in quanto ha natura unitaria ed ha finalità di difendere l’assegno medesimo dall’erosione fiscale e quindi deve essere considerato onere detraibile al pari dell’assegno mensile cui accede’. Si evidenzia che dalla lettura della sentenza di divorzio intervenuta tra le parti emergeva che, oltre all’assegno di mantenimento da corrispondere all’ex moglie in via anticipata al giorno 5 di ogni mese, rimanevano a carico esclusivo del contribuente anche gli oneri fiscali conseguenti alla corresponsione dello stesso.
L’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi; il contribuente ha resistito a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo mezzo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR.
Secondo l’Agenzia la disposizione che consente la deduzione dell’assegno non può essere estesa ad altre statuizioni contenute all’interno del provvedimento di separazione o divorzio.
D’altronde tutte le statuizioni degli accordi presi dai coniugi o delle statuizioni assunte in sede di separazione e divorzio sarebbero finalizzate a regolare i rapporti patrimoniali fra gli stessi, ma solo l’assegno avrebbe quella assistenziale in relazione alla quale viene accordata la deducibilità.
Nello specifico, la finalità di rendere ‘netto’ l’assegno, a fronte invece della disposizione che ne prevede la tassazione, sarebbe stata arbitrariamente assunta dai coniugi e, quindi, estranea all’elenco tassativo degli oneri deducibili previsti dalla disposizione che si assume violata dalla CGT di 2^ grado.
Consentire la deduzione delle ritenute IRPEF determinerebbe poi un danno all’erario, perché nella prospettiva della CGT di 2^ grado poi, il rimborso delle ritenute stesse costituirebbe un onere deducibile dal reddito del coniuge gravato, realizzandosi così il ‘salto d’imposta’ (esenzione del percettore e deduzione in capo all’erogante).
Col secondo mezzo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 7, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Ad avviso dell ‘Agenzia il precedente riconoscimento, tanto amministrativo quanto giurisdizionale della deduzione in parola, non vincolerebbe l’ Amministrazione, trattandosi nella specie di un fatto senza la caratteristica ‘di durata’ e comunque variabile da periodo a periodo, com’è tipico proprio delle spese deducibili.
Con riferimento ad entrambi i motivi ritiene il collegio la necessità di rinviare la causa alla pubblica udienza, atteso che essi attengono a questioni di particolare rilevanza.
In effetti, con riguardo alla questione della deducibilità delle somme corrisposte a fronte della tassazione del reddito derivante
dalla corresponsione di assegno di separazione o divorzile, non si rintracciano precedenti recenti in termini e, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2025