Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Oggetto: violazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 19921NUMERO_DOCUMENTO proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 2953/06/23 depositata in data 30/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO emessi per gli anni d’imposta 2007 e 2010 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catania, notificati nei confronti dei soci della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 25/2/2011;
gli accertamenti erano stati emessi sulla base di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza di Catania, in esito alla quale sono stati rideterminati i redditi imponibili in € 683.805,00 per il 2007 e in euro € 2.234.728,32 per il 2010, annualità per la quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione da parte della società;
-la CTP rigettava il ricorso; appellava l’Ufficio;
-la CTR accoglieva il gravame; l’RAGIONE_SOCIALE ricorreva in Cassazione;
-questa Corte con l’Ordinanza n. 30536/2021 annullava la sentenza di secondo grado e rinviava al giudice del merito anche per le spese di legittimità, indicando il principio di diritto da applicare alla fattispecie;
con la sentenza impugnata, il giudice del rinvio confermava la pronuncia di primo grado in quanto, indipendentemente dalla partecipazione agli utili in sede di approvazione del bilancio di liquidazione, sussisteva la soggezione del ricorrente alla pretesa tributaria nei confronti della società estinta;
ricorre ora nuovamente a questa Corte COGNOME NOME con atto affidato a due motivi;
-resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., alla quale ha fatto seguito istanza del contribuente di decisione da parte del RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso si duole della nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 ciò in relazione al principio di diritto contenuto nell’ordinanza n. 30536/2021 R.G. 6241/2020 di questa Corte; secondo parte ricorrente, alla luce della pronuncia di legittimità, era onere del giudice di secondo grado evidenziare che nessuna prova in merito alla distribuzione era stata fornita dall’RAGIONE_SOCIALE, quale presupposto indefettibile della legittimità dell’azione processuale. In assenza, quindi, dei presupposti per accertare l’interesse ad agire dell’Ente Impositore, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accogliere il ricorso originario del COGNOME in applicazione del principio di diritto statuito da questa Suprema Corte. A ciò consegue, secondo il ricorrente, che non uniformandosi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 30536, la sentenza qui impugnata ha deciso in violazione alla norma sottesa, ovvero l’art . 36 comma 3 e 4 del d.P.R. n. 602 del 1973;
il motivo è manifestamente infondato ;
-invero, non rileva qui la circostanza relativa all’avere il socio effettivamente o meno percepito la quota di liquidazione a seguito della cancellazione della società. Infatti, a seguito della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, si verifica un fenomeno successorio in base al quale le obbligazioni si trasferiscono in capo ai soci ‘… i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti
sociali.’ (Cass. SS.UU. 6070/2013, espressamente e opportunamente richiamata in motivazione della sentenza impugnata);
-secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente al quale il RAGIONE_SOCIALE aderisce facendolo proprio, poi, si è chiarito che i soci, per il solo fatto di possedere tale qualità, rispondono RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie facenti capo alla società cancellata, non definiti al momento della liquidazione ‘… indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.’ (Cass. Civ., Ordinanza 30536/2021);
ancora, si è precisato che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022) a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, alla definitiva estinzione dell’ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 26758/2022; Cass. 22692/2023; Cass. n. 8633/2024);
-sussiste invero in tali casi l’interesse dell’Amministrazione Finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti di quest’ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio suscettibile di aggressione da parte di tale creditore. Tali principi sono stati correttamente applicati al caso di specie: a nulla rileva che il COGNOME abbia partecipato alla ripartizione degli utili in sede di liquidazione in quanto è stato correttamente accertato dalla CTR -con valutazione in fatto non più suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità -che il ricorrente, negli anni intercorrenti dal 2006 al 2011, ha rivestito la qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE e da ciò ha tratto la corretta conseguenza;
il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di spiegare in motivazione perché ha ritenuto opportuno tornare su precedenti logico-giuridici del tutto assodati (la qualifica di socio e la validità della notifica) e ritenere di poter appurare la responsabilità del COGNOME solo per la sua condizione di ex socio. La motivazione adottata si presenta, secondo il ricorrente, intrinsecamente inidonea a spiegare perché i giudici abbiano intenzionalmente deciso di non uniformarsi al principio di diritto della Corte di cassazione e di non prendere in considerazione la documentazione prodotta dal contribuente;
il motivo è manifestamente infondato;
nella sentenza gravata non è possibile ravvisare alcun difetto di motivazione suscettibile di determinare la nullità della pronuncia per violazione della legge processuale (nei termini in cui si è espressa Cass. SS.UU. n. 8053/2014) in quanto il giudice d’appello ha reso manifesto l’iter logico -giuridico che l’ha condotta a decisione rendendo una motivazione che si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’;
-in particolare, dalle espressioni ‘…gli avvisi di accertamento sono stati legittimamente notificati proprio ai soci, i quali rispondono dei debiti della società secondo il principio ricordato in Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070. In relazione al merito, la parte non solleva alcuna contestazione limitandosi ad affermare di non essere mai stato socio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Questa CTR rileva invece che dalla documentazione in atti ricorrono entrambe le qualità di socio e amministratore, pur ril evando unicamente la prima nel caso di specie’ è dato comprendere chiaramente la corretta comprensione da parte
del giudice del rinvio del principio di diritto enunciato da questa Corte;
pertanto, si evince anche come di tale principio sia stata fatta corretta applicazione, esplicitando il giudice del rinvio le ragioni del suo decisum;
-in conclusione, il ricorso va rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al RAGIONE_SOCIALE in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., in conformità alla giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023), secondo la quale « contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‘altresì ‘», sì da codificare « una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata », ne segue la condanna ex 96, terzo e quarto comma c.p.c.;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’ ulteriore importo di euro 6.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96
quarto comma c.p.c. l ‘ancora ulteriore importo di euro 2.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 12.000.000 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente anche al pagamento dell’ulteriore somma di euro 6.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 ex art.96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.